Cassazione Civile, Ordinanza n. 23187/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro della contribuente con una banca, nell'ambito di una ristrutturazione aziendale e di un licenziamento collettivo. Dopo il recesso, la lavoratrice aveva promosso un giudizio per contestare la scelta dei lavoratori da licenziare; il giudizio si era poi definito con verbale di conciliazione del 21 febbraio 2011, nel quale la banca aveva corrisposto una somma indicata come incentivo all'esodo, applicando però la ritenuta ordinaria. La contribuente aveva quindi chiesto il rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta, invocando il regime agevolato previsto per gli incentivi all'esodo. Il ricorso in cassazione censurava la sentenza regionale per avere attribuito rilievo decisivo alla data di corresponsione della somma e per avere ritenuto, senza adeguato supporto, che la somma conciliativa fosse aggiuntiva rispetto a un importo già pagato al momento del licenziamento. Denunciava inoltre l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata prova di precedenti pagamenti da parte del datore di lavoro e dal contenuto del verbale conciliativo, che qualificava espressamente la somma come incentivo all'esodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha richiamato il principio secondo cui il regime agevolato per gli incentivi all'esodo continua ad applicarsi, anche dopo l'abrogazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, nei casi previsti dall'art. 36, comma 23, d.l. 223/2006, purché sia dimostrato che l'erogazione sia avvenuta a tale titolo e in forza di un piano o accordo avente data certa anteriore al 4 luglio 2006, oppure per rapporti cessati prima di tale data. Ha quindi rilevato che la CTR aveva fondato la decisione su un presupposto non adeguatamente argomentato e non riscontrato negli atti, ossia che la lavoratrice avesse già percepito le somme agevolabili al momento del licenziamento. Inoltre, la CTR non aveva considerato il contenuto del verbale di conciliazione, nel quale la somma era espressamente qualificata come incentivo all'esodo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
ha introdotto un'aliquota dimezzata per i contributi di incentivo all'esodo; pur abrogato, continua ad applicarsi nei casi conservati dall'art. 36, comma 23, d.l. 223/2006
art. 36, comma 23, d.l. n. 223 del 2006
rende ultrattivo il regime agevolato per gli incentivi all'esodo in due ipotesi non concorrenti: rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure somme corrisposte in relazione a cessazioni successive, ma in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
è stato il parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
è stato il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel principio per cui il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare, con idonea documentazione, il titolo agevolativo dell'erogazione
Massime di principio
- Il regime fiscale agevolato degli incentivi all'esodo, pur abrogato, continua ad applicarsi solo nei casi espressamente salvaguardati dalla disciplina transitoria, e il contribuente che chiede il rimborso deve provare documentalmente che la somma è stata erogata proprio a tale titolo.
- Quando si controverte sulla natura fiscale di somme corrisposte in sede di conciliazione o transazione, il giudice deve accertare la causale concreta dell'attribuzione patrimoniale, senza attribuire rilievo esclusivo alla mera data del pagamento se il verbale indica espressamente una diversa qualificazione.
- Una decisione che escluda il beneficio fiscale sulla base dell'assunto di precedenti pagamenti già ricevuti deve essere sorretta da adeguata motivazione e riscontro negli atti; in mancanza, la qualificazione della somma contenuta nell'accordo conciliativo non può essere ignorata.
- Le somme corrisposte in esecuzione di un accordo conciliativo vanno inquadrate secondo la loro effettiva causa negoziale; la qualificazione formale adottata dalle parti è un elemento centrale da considerare ai fini dell'agevolazione o dell'imposizione.
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