Sentenza n. 3979/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: della sentenza n. 6519/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notifica della sentenza il 24 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con corresponsione degli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, essendo stata proposta per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificata all'amministrazione, ed essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'inerzia amministrativa non può tradursi in un vantaggio per l'amministrazione inadempiente. Il TAR ha nominato sin d'ora, quale commissario ad acta, un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, ove necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; l'adempimento non può essere impedito dall'esaurimento dei fondi o dalla carenza di cassa.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto dell'obbligo accertato dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico è inutilmente decorso per omissione dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza non comportano automaticamente l'applicazione dell'astreinte, la cui imposizione deve essere valutata in concreto secondo equità.
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