Cassazione Civile, Ordinanza n. 28916/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento emessi per il recupero di IVA relativa al 2006, fondati su fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva respinto i ricorsi riuniti; in appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della società per asserita mancanza di procura al difensore, ritenendo che il mandato fosse limitato al primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 1, comma 2, e 12 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la procura, espressamente conferita "per ogni stato e fase del giudizio", dovesse intendersi riferita all’intero processo e quindi anche al grado di appello; (2) nullità della sentenza e del procedimento, nonché violazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione al processo tributario, assumendo che la CTR avrebbe dovuto assegnare un termine per la sanatoria del preteso vizio di procura.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha interpretato l’art. 83 c.p.c. nel senso che la procura speciale si presume limitata a un solo grado solo in mancanza di una volontà diversa desumibile dal testo dell’atto. Nel caso concreto, la formula "per ogni stato e fase del giudizio" esprimeva una volontà estensiva sufficiente a ricomprendere anche il giudizio di appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
"la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa"
La procura speciale è normalmente riferita a un solo grado, ma tale presunzione opera solo se dall’atto non emerga una volontà diversa; la portata della delega va ricostruita dal contenuto complessivo dell’atto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma di rinvio rende applicabili al processo tributario le disposizioni del codice di procedura civile in tema di procura e, quindi, il regime dell’art. 83 c.p.c.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla parte ricorrente quale norma del processo tributario rilevante per la disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio.
art. 182 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, rilevato un vizio di procura, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la procura speciale si presume limitata a un determinato grado soltanto se dall’atto non risulti una diversa volontà della parte conferente.
- La volontà di estendere la procura anche ai gradi successivi può essere desunta da qualunque espressione del mandato, senza necessità di menzionare espressamente appello o altri gradi di giudizio.
- Formule come "per il presente giudizio", "processo", "procedimento", "causa", "controversia" o "lite", ove non accompagnate da elementi limitativi, esprimono normalmente il conferimento di un mandato riferito all’intera controversia e non al solo primo grado.
- L’assenza della specifica indicazione dei gradi non costituisce di per sé indice di limitazione della procura quando il tenore letterale dell’atto è invece estensivo.
- Se la procura è formulata in termini ampi e generali, il giudice non può dichiararne l’invalidità per il solo fatto che non menzioni i gradi del giudizio.
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