Sentenza n. 11770/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame in autotutela volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana dei figli ai sensi dell’art. 14 legge n. 91/1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di riesame in autotutela per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli minorenni ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il rigetto della richiesta di riconoscimento iure communicatio della cittadinanza italiana ai figli minorenni. La cittadinanza del genitore era stata acquisita per concessione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, dandone avviso al difensore. La questione decisiva ha riguardato il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario: il ricorrente pretendeva l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 91/1992, come novellato nel 2025, che subordina l'acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi alla residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi, ovvero dalla nascita se di età inferiore ai due anni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha distinto la cittadinanza acquisita per concessione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, rispetto alla quale lo straniero vanta un interesse legittimo perché l'amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale e deve valutare anche il concomitante interesse pubblico, dalla trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne ai sensi dell'art. 14, nella quale il legislatore ha individuato direttamente le condizioni del beneficio, ossia convivenza effettiva e residenza legale biennale continuativa in Italia, senza rimettere all'amministrazione un analogo bilanciamento discrezionale. La posizione giuridica azionata è pertanto qualificata come diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Il TAR ha precisato che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 14 l. 91/1992
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.
La norma disciplina la trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne convivente sulla base di condizioni direttamente stabilite dalla legge; la posizione del richiedente è un diritto soggettivo e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
art. 1, comma 1-quater, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74
Ha novellato l'art. 14 della legge n. 91/1992 introducendo, tra le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne, la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi o, per i minori di età inferiore ai due anni, dalla nascita.
art. 9 l. 91/1992
La cittadinanza per concessione presenta natura discrezionale: la legge individua i presupposti minimi e attribuisce all'amministrazione il potere di valutare anche il concomitante interesse pubblico; l'aspirante ha quindi un interesse legittimo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario, nei termini previsti, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La controversia sulla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minorenne ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la norma riconosce una posizione di diritto soggettivo quando risultino integrate le condizioni legali di convivenza e di residenza previste dalla legge.
- La cittadinanza acquisita per concessione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 si distingue ontologicamente dalla trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne: nel primo caso l'amministrazione esercita un ampio potere discrezionale e il richiedente vanta un interesse legittimo; nel secondo caso le condizioni del beneficio sono predeterminate dal legislatore e non è richiesto un ulteriore bilanciamento discrezionale dell'interesse pubblico.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in una controversia sulla trasmissione della cittadinanza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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