Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21401/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società riceveva un decreto ingiuntivo per circa 304.699,30 euro, fondato su crediti per forniture di gas. In sede di opposizione contestava principalmente l’eccessività dei consumi contabilizzati, anche con riferimento alla sostituzione di un contatore e all’installazione di un proprio contatore su altra utenza, e in subordine invocava la compensazione con un credito fiscale che avrebbe potuto portare in detrazione se i consumi fossero stati tempestivamente contabilizzati. Il giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente l’opposizione, rideterminando il dovuto; la corte d’appello confermava in sostanza la debenza, valorizzando la documentazione prodotta sul corretto funzionamento e sulla regolarità delle verifiche dei contatori, e accoglieva invece l’appello incidentale della società fornitrice sulle spese. In Cassazione la società opponente proponeva cinque motivi: 1) falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 22/2007; 2) falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 93/2017 e allegato IV, sostenendo che i controlli dovessero riguardare i contatori anche senza correttore/convertitore; 3) omessa valutazione di prove, tra cui un contatore installato dall’opponente e la sostituzione di un misuratore; 4) omessa pronuncia sull’efficacia della delibera ARERA n. 193/2012; 5) censura sulla mancata CTU per ricostruire i consumi. In via preliminare sollevava anche questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, d.lgs. 22/2007 per eccesso di delega e contrasto con il diritto UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non rilevante, ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, d.lgs. 22/2007, perché la motivazione della sentenza impugnata si fondava principalmente sulla valutazione della documentazione in atti e non su quella norma; ha inoltre escluso la non manifesta infondatezza della questione, qualificando la disposizione come transitoria e coerente con la direttiva europea, non come sanatoria. I singoli motivi sono stati dichiarati inammissibili soprattutto per difetto di confronto con la ratio decidendi, per difetto di autosufficienza o perché riguardavano valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. In particolare, la Corte ha ritenuto che la doglianza sui controlli dei contatori non colpisse realmente la motivazione della sentenza, che si basava sul materiale istruttorio e sulla mancata prova di anomalie o di consumi indebiti. Ha poi ritenuto inammissibili le censure sulle prove e sulla CTU, osservando che la consulenza richiesta era esplorativa e che la decisione di merito era sorretta da doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 22/2007

    "I dispositivi ed i sistemi di misura ... potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione"

    La norma è stata interpretata come disposizione transitoria di continuità dell’uso di strumenti già in servizio, coerente con il diritto UE, e non come sanatoria eccedente la delega.

  • art. 76 Cost.

    Invocato per eccesso di delega; la Corte ha escluso la violazione perché la norma delegata è stata ritenuta coerente con i principi della legge delega.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per contrasto con il diritto dell’Unione; la Corte ha escluso il contrasto ritenendo la disciplina compatibile con la direttiva 2004/22/CE.

  • art. 3, d.m. n. 93/2017

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di controlli sui contatori; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non coglieva la concreta motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 4, d.m. n. 93/2017

    "gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell'allegato IV"

    La Corte d’appello l’aveva richiamato come base della verificazione periodica; la Cassazione ha rilevato che la doglianza non si confrontava con tale motivazione.

  • Delibera ARERA n. 574/2013/R/GAS

    Richiamata come procedura per contestare le misurazioni dei consumi; la corte di merito ha valorizzato la mancata attivazione di tale procedura da parte dell’utente.

  • Delibera ARERA n. 193/2012/R/GAS

    Richiamata dalla ricorrente come delibera non attuata; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per impropria deduzione di omessa pronuncia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibili le censure che facevano riferimento a documenti non riportati nel ricorso in modo autosufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse una vera omissione decisoria su una domanda o eccezione specifica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura sull’omessa valutazione di prove; la Corte ha ritenuto che in realtà si contestasse la valutazione discrezionale del giudice di merito, non un’omissione di prova.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vari motivi di ricorso; la Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità, in particolare sull’ammissibilità delle censure e sulla CTU esplorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito ha fondato la decisione su una valutazione istruttoria autonoma e non sulla norma formalmente richiamata in via incidentale.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la norma censurata è realmente decisiva per la definizione della controversia; non lo è quando la decisione si regge su un distinto accertamento di fatto o su una diversa base probatoria.
  • Una disposizione che consente il proseguimento dell’uso di strumenti di misura già installati, entro un regime transitorio e di graduale adeguamento, può essere letta come misura coerente con la delega e con la disciplina europea, non come sanatoria illegittima.
  • Chi contesta la regolarità o l’attendibilità dei consumi misurati deve offrire una prova specifica e puntuale del malfunzionamento o dell’errore di misurazione; contestazioni generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
  • La richiesta di CTU è inammissibile o comunque insindacabile in cassazione quando la consulenza è esplorativa, cioè finalizzata a supplire alla mancanza di prova già allegata dalla parte, anziché ad approfondire fatti già sufficientemente circostanziati.
  • La censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione di una domanda o eccezione specifica effettivamente non esaminata dal giudice; non basta lamentare genericamente il mancato accoglimento di una deduzione difensiva o di una contestazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.