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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39132/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2011. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello, ritenendo regolare il ruolo posto a base della cartella. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 7, comma 2, lett. a, L. n. 212/2000, sostenendo che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento avrebbe dovuto inficiare la regolarità del ruolo; con il secondo motivo, violazione dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 1, comma 2, del D.M. n. 321/1999, sostenendo che l'omessa indicazione della esatta specie del ruolo ne avrebbe compromesso la validità. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, valorizzando la natura interna del ruolo, l'assenza di una sanzione di nullità per la mancata sottoscrizione o per l'omessa indicazione del responsabile, nonché la sufficienza di elementi idonei a identificare l'atto e a consentire la difesa del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la mancata sottoscrizione del ruolo e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non ne determinano l'invalidità, perché il ruolo è atto interno, privo di autonoma rilevanza esterna, e la legge non prevede per tali omissioni una specifica sanzione di nullità. Ha inoltre precisato che, quanto alla specie del ruolo, è sufficiente che il documento contenga indicazioni univoche che consentano l'identificazione dell'atto e la comprensione della pretesa, risultando nel caso concreto presenti dati idonei a collegare la cartella agli atti presupposti e a preservare il diritto di difesa del contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. a, L. 27 luglio 2000 n. 212

    indicare il responsabile del procedimento

    L'indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità per il ruolo; la relativa sanzione è prevista solo per la cartella di pagamento in specifiche ipotesi normative.

  • art. 12, commi 2 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione

    La norma individua gli elementi necessari del ruolo; tuttavia, ai fini della validità, rilevano indicazioni idonee a rendere identificabile l'atto e a consentire la difesa del contribuente, non essendo richiesta la sottoscrizione come requisito di validità.

  • art. 1, comma 2, lett. c, D.M. 3 settembre 1999 n. 321

    La specie del ruolo è un elemento tipico del ruolo, ma la sua omessa indicazione non comporta invalidità automatica se l'atto resta comunque identificabile e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che l'eventuale accertamento di fatto sulla idoneità identificativa del ruolo non è stato specificamente censurato sotto questo profilo.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990 n. 241

    Richiamato per affermare il principio di irrilevanza dei vizi formali in presenza di un atto vincolato privo di margini di discrezionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ruolo dell'agente della riscossione è atto interno dell'amministrazione finanziaria: l'eventuale difetto di sottoscrizione o l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non ne determinano, di per sé, la nullità in assenza di una espressa sanzione normativa.
  • Per la validità del ruolo è sufficiente che l'atto contenga elementi univoci idonei a identificarlo e a consentire al contribuente di collegarlo alla pretesa impositiva e agli atti presupposti; la verifica va compiuta in concreto con riguardo alla lesione effettiva del diritto di difesa.
  • Nei provvedimenti vincolati, i vizi formali sono tendenzialmente irrilevanti quando non incidono sul contenuto sostanziale dell'atto e sulla possibilità per il destinatario di comprenderne la portata.
  • Quando la censura riguarda l'idoneità identificativa dell'atto e il giudice di merito ha già svolto un accertamento fattuale in senso conforme, occorre una specifica critica al relativo giudizio di fatto per poterlo rimettere in discussione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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