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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2018 n. 7758 - Corte di Cassazione

Agevolazioni tributarie - Bonus sisma dicembre 1990 - Beneficiari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, riconoscendo che il rimborso previsto per le imposte relative agli anni 1990-1992 può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta sia dal lavoratore dipendente sostituito, anche quando il tributo sia già stato pagato. La disciplina agevolativa costituisce una misura indennitaria per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 e non una sanatoria limitata ai soli contribuenti inadempienti. È stata inoltre confermata la tempestività dell’istanza alla luce delle proroghe legislative.

Bonus sisma Sicilia 1990: rimborso delle imposte versate da sostituti e lavoratori dipendenti

Rimborso delle imposte per il sisma siciliano del dicembre 1990

La pronuncia riguarda il diritto al rimborso delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. La Corte di cassazione ha confermato il diritto al rimborso anche in favore del lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute fiscali, oltre che del soggetto che materialmente ha effettuato il versamento.

Origine della controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1750/17/2016, depositata il 5 maggio 2016. La controversia riguardava l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata da G. C. per le imposte relative agli anni 1990-1992.

La CTR aveva riconosciuto:

  • la spettanza del rimborso al contribuente, anche se lavoratore dipendente e quindi sostituito d’imposta;
  • la possibilità di ottenere il rimborso anche quando il contribuente avesse già adempiuto all’obbligo tributario;
  • la tempestività dell’istanza.

Il contribuente è rimasto intimato nel giudizio di cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia ha articolato tre motivi di ricorso.

  • Con il primo motivo ha sostenuto che il beneficio non potesse applicarsi ai contribuenti che, all’entrata in vigore della disciplina agevolativa, avessero già integralmente adempiuto ai propri obblighi tributari. Secondo l’Agenzia, il rapporto tributario sarebbe stato ormai esaurito, con conseguente esclusione del diritto al rimborso. Sono stati richiamati, tra gli altri, l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, gli artt. 11 e 14 delle preleggi, l’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e l’art. 2033 c.c.
  • Con il secondo motivo ha contestato la legittimazione del lavoratore dipendente, sostenendo che il rimborso spettasse esclusivamente ai sostituti d’imposta e non ai sostituiti, sulla base dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
  • Con il terzo motivo ha dedotto la tardività dell’istanza, presentata il 21 gennaio 2009, ritenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002. Sono stati richiamati l’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e le disposizioni normative in materia di decorrenza dei termini.

Legittimazione del sostituito d’imposta

La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso tra le altre dalle sentenze n. 17472/2017 e n. 15027/2017. Secondo tale indirizzo, può chiedere il rimborso e impugnare il diniego dell’Amministrazione finanziaria:

  • il soggetto che ha effettuato il versamento, cioè il sostituto d’imposta;
  • il soggetto che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta, cioè il sostituito d’imposta, nella sua qualità di lavoratore dipendente.

Il lavoratore dipendente è considerato beneficiario diretto della misura agevolativa, poiché è colui che ha concretamente sopportato il prelievo mediante la ritenuta subita. La Corte richiama, sul punto, anche le sentenze n. 23142/2017, n. 14406/2016, n. 18905/2016 e n. 15252/2016.

La legittimazione del sostituito è stata inoltre confermata dall’art. 16-octies del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, che ha espressamente incluso nell’ambito del beneficio previsto dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 i titolari di redditi di lavoro dipendente e i titolari di redditi equiparati o assimilati, in relazione alle ritenute subite.

Applicazione del beneficio a chi aveva già pagato

La legge n. 289 del 2002, all’art. 9, comma 17, ha previsto una procedura speciale di definizione agevolata per le popolazioni colpite dal sisma del 1990. I soggetti interessati potevano definire la propria posizione relativa agli anni 1990-1992 versando, entro il 16 marzo 2003, l’importo dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, e ridotto al 10%.

La Corte ha interpretato la disciplina nel senso che essa consentiva due modalità simmetriche di fruizione:

  • per chi non aveva ancora pagato, il versamento del solo 10% dell’importo dovuto entro il 16 marzo 2003;
  • per chi aveva già pagato, il rimborso del 90% di quanto versato a titolo corrispondente.

La seconda ipotesi è quella applicabile alla controversia. Il successivo intervento normativo è stato qualificato come ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere non dovuto ex post quanto già versato, in deroga al principio generale secondo cui le sanatorie non comportano normalmente il diritto a ottenere rimborsi dallo Stato. La Corte richiama, tra le altre, le sentenze n. 20641/2007 e n. 9577/2012.

Funzione indennitaria della disciplina

La Corte ha evidenziato che la legge n. 289 del 2002 risponde a una logica diversa da quella degli ordinari provvedimenti di sanatoria. La disciplina è finalizzata a indennizzare i soggetti coinvolti in un evento calamitoso, non soltanto a regolarizzare le posizioni di chi non aveva adempiuto all’obbligazione tributaria o contributiva.

Limitare il beneficio ai soli contribuenti inadempienti produrrebbe una disparità irragionevole tra:

  • chi non aveva ancora versato le imposte e avrebbe potuto definirle pagando il 10%;
  • chi aveva già adempiuto integralmente e sarebbe escluso da qualsiasi restituzione.

Secondo la Corte, tale interpretazione comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza. Tra più possibili interpretazioni, deve quindi essere preferita quella conforme alla Costituzione. In questa prospettiva, il beneficio deve essere riconosciuto anche a chi aveva già pagato le imposte. Sono richiamate le sentenze n. 12083/2012, n. 10242/2013, n. 6686/2015, n. 11247/2010 e n. 23142/2017.

Limiti finanziari introdotti dalla normativa successiva

L’art. 16-octies del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, ha previsto che il rimborso fosse riconosciuto fino a concorrenza dello stanziamento disponibile, con riduzione del 50% qualora l’ammontare complessivo delle richieste eccedesse le risorse stanziate.

La Corte precisa che tale limite non incide sull’esistenza o sul titolo del diritto alla ripetizione, ma riguarda esclusivamente la fase esecutiva del rimborso. Trattandosi di una disciplina successiva, essa costituisce un elemento successivo rispetto al giudizio e non elimina il diritto sostanziale già riconosciuto.

Tempestività dell’istanza

La Corte ha respinto anche l’eccezione di decadenza sollevata dall’Agenzia delle entrate. La CTR aveva correttamente tenuto conto della proroga dei termini per la presentazione delle istanze, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.

Pertanto, l’istanza presentata il 21 gennaio 2009 è stata ritenuta tempestiva. La Corte non ha accolto il criterio proposto dall’Agenzia, secondo cui il termine quinquennale avrebbe dovuto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha confermato i seguenti principi:

  • il rimborso previsto dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 può essere richiesto sia dal sostituto d’imposta sia dal lavoratore dipendente sostituito;
  • il rimborso spetta anche a chi aveva già assolto il proprio obbligo tributario;
  • la disciplina agevolativa deve essere interpretata come misura indennitaria collegata all’evento calamitoso;
  • l’istanza di rimborso oggetto del giudizio è stata presentata tempestivamente.

Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, in assenza di costituzione dell’intimato.

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