Cassazione Civile, Ordinanza n. 02983/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia dell’Agenzia delle Entrate al ricorso, rinuncia aderita dalla società controricorrente. Poiché l’Amministrazione ha anche dichiarato di avere ritirato in autotutela gli avvisi di accertamento impugnati a seguito della sopravvenuta assoluzione penale definitiva, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate, in considerazione dell’adesione della controparte alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società che utilizzava un immobile in locazione per l’attività d’impresa. L’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento per IRES e IRAP, relativi agli anni 2010 e 2011, recuperando a tassazione la presunta eccedenza dei canoni di locazione rispetto al valore di mercato e irrogando sanzioni, sul presupposto che tali costi fossero collegati a un’operazione distrattiva rilevante anche in sede penale. La società impugnava gli atti deducendo, tra l’altro, l’assenza della connessione qualificata richiesta per i costi da reato, la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’esito del processo penale, l’infondatezza della ripresa, l’erronea quantificazione, la decadenza per l’IRAP, l’erronea liquidazione degli interessi e l’illegittimità delle sanzioni. La Commissione provinciale accoglieva solo in parte; la Commissione regionale accoglieva integralmente l’appello della società. In Cassazione l’Agenzia proponeva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, ma poi depositava rinuncia al ricorso, dando atto che era sopravvenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dei soggetti apicali coinvolti nel procedimento penale e che, conseguentemente, erano stati ritirati in autotutela entrambi gli avvisi di accertamento oggetto di causa. La società resistente aderiva alla rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16/2012
norma invocata dall’Ufficio come base per il recupero a tassazione dei costi da reato; la vicenda si è però chiusa per rinuncia al ricorso a seguito della sopravvenuta assoluzione penale e dell’autotutela sugli avvisi.
richiamato dalla società tra i motivi di merito per chiedere la sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito del procedimento penale.
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla società per contestare l’irrogazione delle sanzioni per difetto del requisito di colpevolezza.
base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
art. 391 ultimo comma cod. proc. civ.
base della compensazione delle spese disposta dalla Corte in presenza dell’adesione della controparte alla rinuncia.
art. 172 della Legge Fallimentare
richiamato nel racconto dei fatti per la relazione del Commissario Giudiziale sul contratto di locazione.
artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, e 236, comma 2, R.D. n. 267/1942
richiamati nel fatto come capi di imputazione penale connessi alla vicenda societaria.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
- La sopravvenuta definizione favorevole del procedimento penale presupposto dell’accertamento e il conseguente ritiro in autotutela degli atti impositivi possono costituire la ragione pratica della rinuncia al ricorso, rendendo priva di oggetto la prosecuzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia con adesione della parte resistente, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
- Il thema decidendum sostanziale relativo ai costi da reato e alla connessione con il fatto illecito resta assorbito quando il ricorso è abbandonato e gli atti impugnati sono ritirati in autotutela.
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