Cassazione Penale, Sentenza n. 41739/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pandolfi impugna la sentenza di conferma della condanna (Tribunale di Arezzo 25/06/2020, Corte d'Appello di Firenze 09/01/2025) per il reato di invasione e occupazione arbitraria di terreni/edifici (artt. 633 e 639 c.p.), contestando: (1) la sopravvenuta prescrizione intervenuta durante il deposito della motivazione (sostiene che il termine massimo si sarebbe consumato il 16/03/2025); (2)-(4) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale, all'elemento oggettivo (sostiene che l'accesso fu temporaneo e non idoneo a integrare un'occupazione stabile) e all'elemento soggettivo (mancata prova della finalità di occupare); (5) mancata riqualificazione nel reato di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.) con conseguente rilevanza della querela e della legittimazione di chi l'ha proposta. La difesa sostiene che la prova è insufficiente e che la condotta descritta è mera introduzione occasionale, non idonea a comprimere il godimento del proprietario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, richiamando l'applicabilità della "legge Orlando" che sospende i termini prescrizionali (nel caso concreto causa di sospensione pari a 1 anno e 6 mesi), per cui il termine massimo di prescrizione si perfezionerà il 16/09/2026. Quanto ai motivi tesi a rimettere in discussione la valutazione probatoria e la ricostruzione dei fatti (secondo, terzo e quarto motivo), la Corte ha ritenuto che si trattasse di censure di merito improprie e fuori dai limiti del giudizio di legittimità: la sentenza di appello è congruamente motivata, aderente al compendio probatorio (doppia conforme), e ha documentato la sussistenza dell'elemento materiale (permanenza apprezzabile e compressione delle facoltà del proprietario) e dell'elemento soggettivo (finalità di occupazione, anche per lo svolgimento di un rave party). In relazione al quinto motivo, la Corte ha confermato la corretta distinzione applicata dalla Corte territoriale tra art. 633 e 637 c.p., ritenendo che la condotta sia riconducibile allo schema di invasione/occupazione (art. 633). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La Corte ha confermato che il reato di invasione/occupazione richiede, oltre all'introduzione arbitraria, la finalità di occupare o trarne profitto e una permanenza per un arco temporale apprezzabile; è sufficiente anche una compressione temporanea delle facoltà del titolare. Nel caso concreto gli elementi probatori dimostrano la permanenza e la compressione delle facoltà del proprietario
art. 639 cod. pen.
Norma richiamata quale riferimento al capo d'imputazione: la sentenza conferma la responsabilità per i delitti contestati in relazione al contesto fattuale
art. 637 cod. pen.
La Corte ha chiarito la differenza con l'art. 633: l'art. 637 si caratterizza per il dolo generico della mera introduzione; la ricostruzione probatoria può però giustificare l'applicazione dell'art. 633 quando emerga la finalità di occupazione e una permanenza apprezzabile
legge Orlando (disciplina delle cause di sospensione dei termini prescrizionali)
Applicata per il calcolo della prescrizione: le cause di sospensione previste hanno fatto decorrere il termine massimo di prescrizione al 16/09/2026, escludendo la sopravvenuta prescrizione invocata dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa norma
Massime di principio
- Nei reati a carattere permanente (come l'occupazione) chi presta qualsiasi contributo causale o agevolazione durante la permanenza può essere ritenuto concorrente anche se non ha partecipato alla fase iniziale dell'invasione
- La distinzione tra art. 633 e art. 637 c.p. si basa sia sull'elemento soggettivo (dolo specifico di voler occupare vs dolo generico di introdursi) sia sull'elemento temporale/materiale: la presenza di una permanenza apprezzabile e della compressione delle facoltà del proprietario orienta per l'art. 633
- Per il calcolo della prescrizione vanno computate le sospensioni previste dalla normativa vigente (richiamata come "legge Orlando"); quindi le eccezioni di prescrizione richiedono un calcolo dettagliato che tenga conto di tali cause
- In Cassazione le censure incentrate sulla diversa valutazione del materiale probatorio o sulla ricostruzione dei fatti sono, di regola, inammissibili: la Corte di legittimità non procede a una nuova valutazione di merito se la motivazione di appello è congrua e non contraddittoria
- Fatti e comportamenti concreti (es. permanenza prolungata, impossibilità per il proprietario di allontanare i presenti, ruolo attivo del singolo individuato tramite condotta e materiali trovati in suo possesso come volantini) possono essere valutati come indici idonei a ricostruire partecipazione e finalità di occupazione
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave (es. art. 637) può avere effetti processuali rilevanti (es. querela), ma la riqualificazione è fondata soltanto se la ricostruzione probatoria depone oggettivamente per una mera introduzione occasionale senza gli elementi richiesti per l'occupazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →