Cassazione Penale, Ordinanza n. 24902/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, deducendo: (1) vizio di motivazione in relazione al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, sostenendo che la contraffazione fosse talmente grossolana da escludere la configurabilità del reato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, contestando la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, l'utilizzazione di un'annotazione di servizio dalla quale i giudici di merito avevano desunto la disponibilità delle borse recanti marchio contraffatto. Ha inoltre richiamato l'art. 192 c.p.p. per sostenere l'erroneità del ragionamento probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi tendevano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità; ha aggiunto che il motivo sul reato di cui all'art. 474 c.p. era già stato proposto e motivatamente respinto in appello, essendo consolidato il principio per cui tale fattispecie è reato di pericolo e non richiede il concreto inganno dell'acquirente, né resta esclusa dalla sola grossolanità della contraffazione. Quanto alla ricettazione, la doglianza è stata ritenuta meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e priva di specificità. Infine, la censura sull'art. 192 c.p.p. è stata ritenuta inammissibile perché la violazione di tale norma è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è qualificato come reato di pericolo; non occorre la realizzazione di un inganno concreto e la grossolanità della contraffazione non esclude di per sé la punibilità, perché la norma tutela primariamente la pubblica fede.
art. 648 c.p.
La censura sull'affermazione di responsabilità per ricettazione è stata ritenuta inammissibile poiché fondata su doglianze di merito e su una mera riproposizione dei motivi già respinti in appello.
art. 192 c.p.p.
La violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge in cassazione, ma soltanto come vizio di motivazione nei limiti in cui il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata o da atti specificamente indicati.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito o non rispettano i limiti di deducibilità dei vizi denunciabili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; le censure che mirano soltanto a proporre una diversa ricostruzione del materiale istruttorio sono inammissibili.
- Per il reato di commercio di prodotti con segni falsi, la grossolanità della falsificazione non esclude automaticamente la tipicità: la fattispecie tutela la pubblica fede ed è configurabile come reato di pericolo, senza bisogno di un inganno concreto.
- La deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. in sede di legittimità è ammissibile solo come vizio di motivazione e non come autonoma violazione di legge; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla decisione di merito, senza una critica argomentata della motivazione impugnata.
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