Cassazione Civile, Ordinanza n. 15167/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo e il sesto motivo di ricorso, ha respinto gli altri quattro motivi, ha cassato la sentenza della CTR in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della società autostradale contro la pretesa TOSAP. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della società autostradale soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui la società concessionaria della riscossione per conto di un comune ha richiesto a una società autostradale il pagamento della TOSAP per gli anni 2013-2018, per complessivi euro 27.012,23, in relazione all’occupazione dello spazio sovrastante il suolo comunale mediante un cavalcavia autostradale. La commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del concessionario della riscossione, ritenendo applicabile l’esenzione di cui all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993, sul presupposto che la società autostradale fosse concessionaria dello Stato e priva di autonoma disponibilità del bene e di potere di determinare il corrispettivo tariffario. In cassazione il concessionario della riscossione ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sugli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 507/1993; omessa pronuncia ancora sugli artt. 38 e 39; e violazione degli artt. 38 e 39 per avere il giudice escluso la tassabilità dell’occupazione di fatto del suolo comunale da parte del viadotto. La Corte ha respinto le censure processuali e ha accolto i motivi sostanziali, affermando che la TOSAP colpisce anche l’occupazione del soprassuolo comunale da parte di viadotti autostradali e che l’esenzione per lo Stato non spetta al concessionario che realizza e gestisce l’opera in piena autonomia economica e funzionale. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di accertamento.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La Corte ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva comunque fondato la decisione sull’esenzione tributaria e quindi aveva implicitamente escluso l’applicazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non ricorreva nullità per motivazione apparente, perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono state esaminate come vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma solo quelle sostanziali sono risultate fondate.
artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo"; "La tassa è dovuta ... dal titolare dell'atto di concessione ... o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo"
Il presupposto della TOSAP è l’occupazione di spazi pubblici, anche soprastanti il suolo, che sottragga la superficie all’uso pubblico; il tributo grava sul concessionario o, in mancanza, sull’occupante di fatto.
art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L’esenzione per lo Stato e gli altri enti pubblici è di stretta interpretazione e presuppone che l’occupazione sia direttamente imputabile al soggetto esente; non si estende al concessionario che occupa e gestisce l’opera in autonomia.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda della contribuente.
art. 345 TFUE
I trattati lasciano impregiudicato il regime di proprietà degli Stati membri; ciò non impedisce l’applicazione del tributo al concessionario.
art. 106 TFUE
Le imprese cui siano attribuiti diritti speciali o esclusivi non possono beneficiare di misure incompatibili con le norme dei trattati; la Corte lo richiama per escludere un automatico beneficio esentativo.
art. 822 c.c.
La demanialità statale di strade e autostrade è eventuale e non esclude che la strada sottostante al cavalcavia appartenga a un ente territoriale diverso dallo Stato.
Massime di principio
- La TOSAP colpisce qualsiasi occupazione di aree pubbliche comunali o provinciali, anche quando l’occupazione sia prevista dalla legge o avvenga senza titolo, purché vi sia una concreta sottrazione del suolo all’uso pubblico.
- Ai fini dell’imposizione rileva la materialità dell’occupazione e l’imputazione dell’occupazione al soggetto che la realizza o la gestisce; la proprietà pubblica dell’opera sovrastante non esclude il tributo sul suolo occupato.
- L’esenzione tributaria prevista per lo Stato e gli altri enti pubblici non si estende automaticamente al concessionario che realizza e gestisce l’opera pubblica, poiché le norme agevolative sono di stretta interpretazione.
- Non è decisiva, per escludere il tributo, la circostanza che l’ente proprietario non possa disporre liberamente del bene o che il corrispettivo sia fissato dall’amministrazione concedente; ciò non elimina l’occupazione tassabile.
- In presenza di orientamenti consolidati e di una controversia puramente di diritto, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere essa stessa la causa senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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