Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2570

Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro

Normativa europea32024R2570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l'elenco delle sostanze vietate/disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021, inserendo il metossicloro nell'allegato I, parte A, in coerenza con la modifica della convenzione di Stoccolma. Introduce inoltre un valore limite di 0,01 mg/kg per il metossicloro presente come contaminante non intenzionale in sostanze, miscele e articoli. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per inserire il metossicloro nell'allegato I con un limite di contaminante non intenzionale di 0,01 mg/kg.

Ambito di applicazione

Si applica al metossicloro presente in sostanze, miscele o articoli nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti. Riguarda operatori economici e Stati membri per la produzione, l'immissione sul mercato, l'uso e il controllo di tale sostanza, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non prevede deroghe specifiche per il metossicloro.

Regolamento delegato (UE) 2024/2570: inserimento del metossicloro nel regolamento sugli inquinanti organici persistenti

Il regolamento delegato (UE) 2024/2570 modifica il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per adeguarlo agli sviluppi della convenzione di Stoccolma. In particolare, dà attuazione all'inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione, scelta sostenuta dall'Unione, e introduce una disciplina specifica per i residui accidentali della sostanza nel mercato UE.

Contesto e finalità

I considerando precisano che il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione derivanti sia dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti sia dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La modifica è giustificata dall'esigenza di allineare il diritto dell'Unione alla decisione adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma nella sua undicesima riunione, tenutasi dal 1° al 12 maggio 2023, che ha incluso il metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche.

Ambito materiale della modifica

Il regolamento interviene sull'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene l'elenco delle sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze inserite solo nella convenzione. L'effetto pratico è l'assoggettamento del metossicloro al regime restrittivo applicabile agli inquinanti organici persistenti disciplinati dal regolamento europeo.

Limite per il metossicloro come contaminante non intenzionale

Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, il regolamento delegato fissa un valore limite per il metossicloro presente in sostanze, miscele e articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce. Il limite è pari a 0,01 mg/kg, corrispondente a 0,000001 % in peso. Il considerando collega tale valore al livello massimo di residui già previsto per il metossicloro dal regolamento (CE) n. 396/2005.

Contenuto della voce aggiunta in allegato

L'allegato del regolamento aggiunge nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 la voce "Metossicloro". La sostanza è descritta come qualsiasi possibile isomero del dimetossidifeniltricloroetano o combinazione di tali isomeri. Sono indicati i numeri CAS e CE rilevanti e si precisa che, ai fini di tale voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al metossicloro presente in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto delegato, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Inserimento del metossicloro nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto previsto dall'allegato del regolamento delegato, per includere il metossicloro tra le sostanze disciplinate. La modifica recepisce la decisione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma di inserire il metossicloro nell'allegato A senza deroghe specifiche.

Limite per contaminante non intenzionale in tracce

Nell'allegato, parte A, è aggiunta la voce "Metossicloro" con l'indicazione che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al metossicloro presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,01 mg/kg, corrispondenti a 0,000001 % in peso.

Identificazione della sostanza

La voce allegata identifica il metossicloro anche tramite il richiamo a possibili isomeri del dimetossidifeniltricloroetano o a combinazioni di tali isomeri, e riporta i numeri CAS ed EINECS/CE rilevanti (tra cui 72-43-5 e 200-779-9), oltre ad altri identificativi elencati nell'allegato.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheinquinanti organici persistentimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.