Regolamento (UE) 2024/2028
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2028 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi territoriali del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla luce della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti. In particolare, reintroduce o adegua l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione per talune zone che avevano subito sospensioni, dopo la valutazione delle misure adottate dalle autorità veterinarie dei due paesi. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV e producono effetto urgente per evitare perturbazioni degli scambi, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone del Canada e degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692, limitatamente alle categorie indicate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. In concreto riguarda l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da specifiche zone di Canada e Stati Uniti. Le modifiche hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; non disciplina altri paesi o prodotti al di fuori delle voci modificate.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada e Stati Uniti
Il regolamento interviene nell’ambito della disciplina unionale sull’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi, per aggiornare gli elenchi territoriali relativi a Canada e Stati Uniti. La modifica è motivata dall’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e dalle misure veterinarie adottate nei due paesi, ritenute dalla Commissione idonee a ridurre il rischio per la sanità animale dell’Unione.
Contesto normativo e base giuridica
Il regolamento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. In tale quadro, il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite provenienti da paesi terzi o dalle loro zone, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione.
Finalità della modifica
La Commissione richiama, nei considerando, la comparsa di nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e in Canada, nonché le misure di contenimento adottate dalle autorità competenti, tra cui l’istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, la politica di abbattimento totale e le successive operazioni di pulizia e disinfezione. Dopo aver valutato le informazioni trasmesse dai due paesi, la Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti e che sia possibile ripristinare o adeguare l’autorizzazione all’ingresso per le zone interessate.
Modifiche agli elenchi dell’allegato V
L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame, viene modificato nella parte 1, sezione B. Per il Canada, le righe relative alle zone CA-2.234 e CA-2.235 sono sostituite con nuove indicazioni che riflettono la situazione sanitaria e le date rilevanti del 9 febbraio 2024 e del 21 febbraio 2024, con termine di applicazione indicato all’8 luglio 2024.
Per gli Stati Uniti, vengono aggiornate numerose zone già elencate, tra cui US-2.575, US-2.581, US-2.586, US-2.594, US-2.595, US-2.596, US-2.608, US-2.610, US-2.612, US-2.617, US-2.633, US-2.634, US-2.635, US-2.636, US-2.639, US-2.640, US-2.646 e US-2.651, con relative date di conferma dei focolai e di fine della restrizione. Inoltre, dopo la zona US-2.666 sono aggiunte quattro nuove zone: US-2.667, US-2.668, US-2.669 e US-2.670.
La parte 2 dell’allegato V integra anche la descrizione geografica delle nuove zone statunitensi: US-2.667 nel Colorado, contea di Weld; US-2.668 e US-2.669 nel Minnesota, contea di Kandiyohi; US-2.670 nel Minnesota, contea di Renville. Ciascuna è descritta come zona circolare di 10 km di raggio con coordinate GPS indicate nel testo.
Modifiche agli elenchi dell’allegato XIV
L’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, viene modificato in modo coerente con l’allegato V. Per il Canada, le zone CA-2.234 e CA-2.235 sono aggiornate per i prodotti POU, RAT e GBM, con date del 9 febbraio 2024 e del 21 febbraio 2024 e termine indicato all’8 luglio 2024.
Per gli Stati Uniti, vengono modificate le stesse zone elencate per l’allegato V, con riferimento ai prodotti POU, RAT e GBM. Le nuove zone US-2.667, US-2.668, US-2.669 e US-2.670 sono inserite anche in questo allegato, con decorrenza dell’8 luglio 2024 e del 9 luglio 2024 secondo la zona interessata.
Effetti pratici per gli operatori
Le modifiche incidono sulle condizioni di accesso al mercato dell’Unione per partite provenienti da zone specifiche del Canada e degli Stati Uniti. Per gli operatori economici e per le autorità competenti, ciò significa che la verifica dell’idoneità all’ingresso deve essere effettuata in base alle voci aggiornate degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, tenendo conto delle nuove delimitazioni territoriali e delle date di riferimento riportate nelle tabelle.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Stati Uniti.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi delle zone autorizzate all’ingresso nell’Unione in relazione al controllo della sanità animale, alla luce dell’evoluzione dell’HPAI in Canada e negli Stati Uniti.
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato V riguarda l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV riguarda l’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Zone del Canada e degli Stati Uniti interessate
Per il Canada e gli Stati Uniti sono aggiornate le voci relative a specifiche zone già presenti negli elenchi, con riferimento alle zone CA-2.234, CA-2.235 e a numerose zone statunitensi (tra cui US-2.575, US-2.581, US-2.586, US-2.594-2.596, US-2.608, US-2.610, US-2.612, US-2.617, US-2.633-2.636, US-2.639, US-2.640, US-2.646, US-2.651 e nuove zone US-2.667-2.670). Le nuove zone US-2.667, US-2.668, US-2.669 e US-2.670 sono descritte come zone circolari di 10 km di raggio in Colorado, Minnesota e Minnesota/Renville, con coordinate GPS specifiche.
Motivazione sanitaria: focolai di HPAI e misure di contenimento
La Commissione richiama i focolai notificati dagli Stati Uniti in Colorado e Minnesota e quelli comunicati da Canada e Stati Uniti in varie province e Stati (Alberta, California, Kansas, Michigan, Minnesota, Texas). È evidenziato che le autorità competenti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, applicato la politica di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione, fornendo garanzie ritenute adeguate dalla Commissione.
Reintroduzione/continuazione dell’autorizzazione all’ingresso
Sulla base della valutazione delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate, la Commissione conclude che la situazione sanitaria che aveva determinato la sospensione non costituisce più una minaccia tale da impedire l’ingresso nell’Unione delle partite provenienti dalle zone interessate. Di conseguenza, le tabelle degli allegati sono aggiornate per consentire nuovamente l’ingresso dalle zone ripristinate o modificate.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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