Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2011

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2011 del Consiglio, del 22 luglio 2024, che attua il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32024R2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/44 sulla Libia. A seguito del riesame effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, viene soppressa la voce relativa a una persona deceduta e vengono rimosse due entità dall’allegato III. Il regolamento non modifica il quadro generale delle sanzioni, ma si limita all’aggiornamento puntuale delle designazioni.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, con soppressione di una persona deceduta e di due entità dall’elenco delle designazioni.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in relazione alla situazione in Libia, incidendo esclusivamente sull’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, entità o organismi inseriti nell’elenco di designazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento base. Non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco eliminando specifiche voci; si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2011 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia, intervenendo esclusivamente sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive. Il provvedimento è adottato a seguito del riesame periodico previsto dal regolamento base e riflette la valutazione del Consiglio circa la necessità di sopprimere alcune designazioni ormai non più attuali.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2016/44 costituisce la base giuridica del regime restrittivo dell’Unione in considerazione della situazione in Libia e, in particolare, l’articolo 21, paragrafo 6, attribuisce al Consiglio il potere di riesaminare le designazioni contenute nell’allegato III. Il regolamento di esecuzione 2024/2011 attua tale riesame e aggiorna l’elenco conseguentemente, senza introdurre nuove misure sostanziali.

Ambito di applicazione

L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’“Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2”. Il regolamento incide quindi sui soggetti già designati nel quadro delle misure restrittive UE relative alla Libia, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Non disciplina aspetti procedurali ulteriori né estende il perimetro soggettivo del regime sanzionatorio.

Modifiche apportate all’elenco

Il regolamento dispone la soppressione di tre voci nell’allegato III:

  • nella sezione A (“Persone”), la voce 22 relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich;
  • nella sezione B (“Entità”), la voce 13 relativa ad Ashton Global Investments Limited;
  • nella sezione B (“Entità”), la voce 15 relativa a Kinloss Property Limited.

La motivazione indicata nei considerando è che una voce riguardava una persona deceduta e che, per due entità, il Consiglio ha ritenuto opportuno eliminare la designazione. Per le altre persone ed entità già incluse negli elenchi del regolamento (UE) 2016/44 le misure restrittive restano in vigore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, ciò implica che l’aggiornamento delle liste sanzionatorie deve essere recepito immediatamente ai fini dei controlli di compliance, due diligence e screening.

Disposizioni principali

Riesame dell’elenco delle designazioni

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate contenuto nell’allegato III e ha concluso che una voce relativa a una persona deceduta e due voci relative a entità dovevano essere soppresse, mantenendo per le altre persone ed entità le misure restrittive vigenti.

Modifica dell’allegato III

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione 2024/2011. Nell’allegato viene soppressa, nella sezione A (Persone), la voce 22 relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich; nella sezione B (Entità), vengono soppresse la voce 13 relativa ad Ashton Global Investments Limited e la voce 15 relativa a Kinloss Property Limited.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalilibia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.