Regolamento (UE) 2024/2008
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2024, che attua il regolamento (UE) 2020/1998, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel quadro del regime UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Vengono aggiunte quattro persone fisiche e due entità, ritenute responsabili di torture, violenze sessuali e di genere, arresti o detenzioni arbitrari e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L’atto è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 inserendo quattro persone e due entità nell’elenco delle misure restrittive UE contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito del regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento, con effetti in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo non introduce esclusioni ulteriori, ma aggiorna esclusivamente l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2008 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio per gravi violazioni dei diritti umani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2008 interviene sul regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. Il considerando richiama l’impegno politico dell’Unione nella promozione e protezione dei diritti umani e sottolinea, in particolare, la necessità di contrastare la violenza sessuale e di genere, soprattutto nei contesti di conflitto, mediante l’uso strategico delle misure restrittive.
Finalità e base giuridica
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2020/1998, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. La funzione del regolamento è puramente attuativa: non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna l’allegato I del regolamento madre, inserendo nuovi nominativi ed enti nell’elenco dei destinatari delle misure restrittive.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. L’effetto è immediato e uniforme in tutti gli Stati membri, in quanto l’atto è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Contenuto dell’aggiornamento dell’allegato I
L’allegato del regolamento inserisce quattro persone fisiche nella sezione A e due entità nella sezione B dell’elenco sanzionatorio.
Per le persone fisiche, l’inserimento riguarda:
- Abdel Karim Mohammad Ibrahim, capo di Stato maggiore dell’esercito siriano;
- Ali Mahmoud Abbas, ministro della Difesa e vicecomandante in capo dell’esercito siriano;
- Ri Chang Dae, ministro della Sicurezza dello Stato della RPDC;
- Evgeniy Aleksandrovich Sobolev, capo del servizio penitenziario delle autorità di occupazione russe nella regione di Kherson.
Le motivazioni riportate attribuiscono a tali soggetti responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, in particolare torture e diffuse e sistematiche violenze sessuali e di genere. Per Sobolev, il testo precisa anche la responsabilità per torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.
Per le entità, sono inserite:
- Kokorat San Ras, banda haitiana attiva soprattutto in Artibonite e nella regione nordoccidentale;
- Onsong County MSS Detention Centre, centro di detenzione nella contea di Onsong, provincia di Hamgyong Settentrionale, RPDC.
Kokorat San Ras è descritta come una banda che utilizza attacchi violenti e aggressioni fisiche per espandere il proprio controllo territoriale, facendo degli stupri e di altre violenze contro le donne un’arma abituale. L’Onsong County MSS Detention Centre è invece descritto come una struttura in cui la tortura è parte integrante degli interrogatori e in cui sono praticati arresti o detenzioni arbitrari, torture, privazioni di cibo, assistenza medica e igiene, oltre a stupri, schiavitù, perquisizioni invasive, aborti forzati e altre forme di violenza sessuale e di genere.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori misure transitorie o deroghe nel testo fornito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 conformemente all’allegato del presente regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di quattro persone fisiche e due entità nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Nuove persone fisiche inserite nell’elenco
Nella sezione A dell’allegato I sono aggiunti: Abdel Karim Mohammad Ibrahim, capo di Stato maggiore dell’esercito siriano; Ali Mahmoud Abbas, ministro della Difesa e vicecomandante in capo dell’esercito siriano; Ri Chang Dae, ministro della Sicurezza dello Stato della RPDC; Evgeniy Aleksandrovich Sobolev, capo del servizio penitenziario delle autorità di occupazione russe nella regione di Kherson. Per ciascuno, il motivo dell’inserimento è la responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, in particolare torture e diffuse e sistematiche violenze sessuali e di genere; per Sobolev sono indicate anche torture e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti.
Nuove entità inserite nell’elenco
Nella sezione B dell’allegato I sono aggiunte Kokorat San Ras, banda haitiana attiva principalmente in Artibonite e nella regione nordoccidentale, e l’Onsong County MSS Detention Centre, centro di detenzione nella RPDC. Entrambe sono qualificate come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani; nel caso della banda haitiana per diffuse e sistematiche violenze sessuali e di genere, nel caso del centro di detenzione per torture, arresti o detenzioni arbitrari e violenze sessuali e di genere diffuse e sistematiche.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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