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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2054

Regolamento (UE) 2024/2054 del Consiglio, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2061 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026)

Normativa europea32024R2054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2021/2061 per recepire una modifica del protocollo UE-Mauritania relativa alla categoria di pesca 1. A seguito della decisione della commissione mista del 8 dicembre 2023, il numero massimo di pescherecci autorizzati a operare contemporaneamente passa da 15 a 18, senza alterare il TAC. La modifica si applica retroattivamente dall’8 dicembre 2023 e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca per la categoria 1 del protocollo UE-Mauritania, aumentando da 15 a 18 il numero massimo di pescherecci autorizzati a operare contemporaneamente.

Ambito di applicazione

Si applica alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026), limitatamente alla categoria di pesca 1 (pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta). Riguarda gli Stati membri beneficiari delle quote della categoria 1, ossia Spagna, Italia e Portogallo, e incide sul numero massimo di navi UE che possono essere impiegate contemporaneamente nelle acque mauritane. Non modifica il TAC della categoria.

Modifica della ripartizione delle possibilità di pesca UE-Mauritania

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/2061 per adeguare la disciplina di ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026). La modifica recepisce una decisione della commissione mista dell’8 dicembre 2023, adottata sulla base di una valutazione scientifica indipendente, che ha ritenuto compatibile con il TAC vigente un aumento del numero di pescherecci operanti nella categoria 1.

Contesto e base giuridica

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. I considerando richiamano: la firma dell’accordo e del protocollo il 15 novembre 2021; l’applicazione provvisoria autorizzata dalla decisione (UE) 2021/2123; la conclusione dell’accordo e del protocollo con decisione (UE) 2022/1448; nonché l’autorizzazione alla Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo.

Modifica della categoria di pesca 1

La modifica riguarda esclusivamente la categoria di pesca 1, relativa ai pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta. Restano invariati i contingenti assegnati agli Stati membri interessati:

  • Spagna: 4 150 tonnellate
  • Italia: 600 tonnellate
  • Portogallo: 250 tonnellate

L’unica variazione sostanziale concerne il numero di navi autorizzate a operare contemporaneamente nelle acque mauritane, che passa da 15 a 18. Il regolamento precisa che tale aumento non comporta alcuna modifica del totale ammissibile di catture (TAC) della categoria.

Fondamento tecnico della modifica

La decisione della commissione mista dell’8 dicembre 2023 è motivata dal parere del comitato scientifico congiunto indipendente, che ha esaminato i potenziali effetti dell’incremento dello sforzo di pesca sullo stock di crostacei. In esito a tale valutazione, è stato concluso che l’aumento del numero di pescherecci è sostenibile entro i limiti del TAC attuale.

Decorrenza, efficacia e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre retroattivamente dall’8 dicembre 2023, in coerenza con la data della decisione della commissione mista che ha modificato il protocollo. Il testo evidenzia che l’applicazione retroattiva è favorevole agli operatori, poiché amplia la capacità autorizzatoria senza incidere su diritti consolidati o affidamento legittimo.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani del settore ittico interessati alla categoria 1, la modifica comporta un maggiore margine di utilizzo simultaneo delle autorizzazioni all’interno del contingente già assegnato, senza incremento delle tonnellate spettanti. In termini pratici, la misura mira a ottimizzare l’impiego delle possibilità di pesca UE nell’ambito del quadro convenzionale con la Mauritania.

Disposizioni principali

Aggiornamento della categoria di pesca 1

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2061 per la categoria 1 (pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto l’aragosta). Restano invariati i quantitativi attribuiti a Spagna (4 150 tonnellate), Italia (600 tonnellate) e Portogallo (250 tonnellate), mentre il numero massimo di pescherecci impiegabili contemporaneamente nelle acque mauritane è portato a 18.

Base della modifica e decisione congiunta UE-Mauritania

Il regolamento recepisce la decisione dell’8 dicembre 2023 della commissione mista istituita nell’ambito dell’accordo e del protocollo, che ha aumentato a 18 il numero di pescherecci autorizzati per la categoria 1. La decisione si fonda su una valutazione del comitato scientifico congiunto indipendente, che ha ritenuto possibile un incremento dello sforzo di pesca entro i limiti del TAC attuale.

Decorrenza retroattiva e entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dall’8 dicembre 2023, data della decisione della commissione mista. Il considerando finale motiva l’applicazione retroattiva con l’esigenza di ottimizzare l’utilizzo delle possibilità di pesca e afferma che essa non incide sulla certezza del diritto né sulla tutela del legittimo affidamento, poiché l’emendamento è favorevole agli operatori.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica esternarisorse ittiche

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