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direttiva

Direttiva 2009/80

Direttiva 2009/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 93/29/CEE, fissando prescrizioni tecniche armonizzate per l’identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote. Il suo obiettivo è garantire la libera circolazione dei veicoli conformi e il corretto funzionamento del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2002/24/CE. È inoltre riconosciuta l’equivalenza con il regolamento ECE/ONU n. 60, con obbligo per gli Stati membri di accettare le omologazioni e i marchi corrispondenti. La direttiva si applica dal 1o gennaio 2010 ed è rivolta agli Stati membri come destinatari.

Identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote, nell’ambito dell’omologazione CE e con equivalenza rispetto al regolamento ECE/ONU n. 60.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, ossia ai veicoli a motore a due o tre ruote oggetto di omologazione CE. Riguarda le prescrizioni tecniche per l’identificazione di comandi, spie e indicatori montati sul veicolo, nonché le condizioni per il riconoscimento delle omologazioni e dei marchi rilasciati in conformità al regolamento ECE/ONU n. 60. Restano salve le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative alla procedura di omologazione, alla libera circolazione e ai sistemi/componenti/entità tecniche del veicolo.

Identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o tre ruote

La direttiva è una codificazione della direttiva 93/29/CEE e si inserisce nel sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote previsto dalla direttiva 2002/24/CE. Essa mira ad armonizzare le prescrizioni tecniche sull’identificazione di comandi, spie e indicatori, così da favorire la libera circolazione dei veicoli conformi e la coerenza con il regolamento ECE/ONU n. 60.

Obiettivi e contesto normativo

La finalità dichiarata è quella di razionalizzare e chiarire la disciplina preesistente, mantenendo le prescrizioni tecniche necessarie per la progettazione e la fabbricazione dei veicoli. Il considerando 3 evidenzia anche l’esigenza di stabilire l’equivalenza con il regolamento n. 60 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, al fine di facilitare l’accesso ai mercati dei Paesi terzi.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive il campo di applicazione a tutti i tipi di veicoli contemplati dall’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. La disciplina concerne l’identificazione di comandi, spie e indicatori montati sul veicolo; l’articolo 2 collega la materia alla procedura di omologazione CE e alle condizioni di libera circolazione previste dai capi II e III della direttiva 2002/24/CE.

Equivalenza con il regolamento ECE/ONU n. 60

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, le prescrizioni della direttiva sono riconosciute equivalenti a quelle del regolamento ECE/ONU n. 60. Il paragrafo 2 impone alle autorità nazionali che rilasciano l’omologazione CE di accettare le omologazioni e i marchi conformi al regolamento ECE/ONU in luogo di quelli rilasciati in base alla direttiva.

Obblighi per gli Stati membri e divieti di restrizione

L’articolo 5 contiene l’effetto utile principale della direttiva: gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione di veicoli conformi per ragioni attinenti all’identificazione di comandi, spie e indicatori. Viceversa, devono negare l’omologazione CE ai nuovi tipi di veicolo che non rispettino le prescrizioni della direttiva. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.

Aggiornamento tecnico e rinvio alla disciplina generale

L’articolo 4 consente modifiche della direttiva secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, sia per recepire eventuali modifiche del regolamento ECE/ONU richiamato sia per adattare gli allegati I e II al progresso tecnico. La direttiva opera quindi come atto speciale dentro un quadro normativo generale già definito dalla direttiva 2002/24/CE.

Prescrizioni tecniche di dettaglio

L’allegato I contiene le definizioni operative di comando, spia, indicatore e simbolo. Stabilisce poi criteri di identificazione: i simboli devono essere chiaramente visibili, collocati sul comando o immediatamente vicino, e i colori hanno significati precisi, con il rosso associato al pericolo, il giallo ambra alla prudenza, il verde alla sicurezza e il blu riservato alle spie dei fari abbaglianti.

Lo stesso allegato elenca i simboli da utilizzare per una serie di funzioni essenziali del veicolo, tra cui proiettori, indicatori di direzione, segnale di emergenza, avviamento manuale, livello carburante, temperatura del liquido di raffreddamento, carica batteria, olio motore, fendinebbia, comando motore, illuminazione, luci di posizione, punto neutro e avviatore elettrico. Sono inoltre indicate alcune regole grafiche e note tecniche per l’uso dei simboli.

Documentazione per l’omologazione

L’allegato II disciplina la documentazione necessaria per l’omologazione CE dell’identificazione di comandi, spie e indicatori. È prevista una scheda informativa da allegare alla domanda quando questa sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione del veicolo, nonché un modello di certificato di omologazione CE con i dati essenziali del veicolo, del costruttore, del servizio tecnico e dell’esito dell’omologazione.

Abrogazione della disciplina precedente e disposizioni transitorie

L’articolo 6 abroga la direttiva 93/29/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. L’allegato III riporta infatti le precedenti scadenze di recepimento e applicazione della direttiva 93/29/CEE e della direttiva 2000/74/CE, precisando i relativi divieti progressivi di rifiuto dell’omologazione e di circolazione dei veicoli conformi.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2010. Non contiene un nuovo termine autonomo di recepimento perché si tratta di una direttiva codificata che sostituisce un testo precedente, mantenendo la continuità normativa con la disciplina già trasposta negli ordinamenti nazionali.

Disposizioni principali

Oggetto e perimetro della disciplina

L’articolo 1 delimita l’oggetto all’identificazione di comandi, spie e indicatori di tutti i tipi di veicoli di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. L’articolo 2 collega la disciplina alla procedura di omologazione CE e alla libera circolazione previste dai capi II e III della direttiva 2002/24/CE.

Equivalenza con il regolamento ECE/ONU n. 60

L’articolo 3, paragrafo 1, riconosce l’equivalenza fra le prescrizioni della direttiva e quelle del regolamento n. 60 dell’ECE/ONU. Il paragrafo 2 impone alle autorità nazionali competenti per l’omologazione CE di accettare le omologazioni e i marchi rilasciati in conformità a tale regolamento in luogo delle omologazioni corrispondenti conformi alla direttiva.

Aggiornamento tecnico della disciplina

L’articolo 4 prevede che la direttiva possa essere modificata secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE, per tener conto delle modifiche del regolamento ECE/ONU richiamato e per adeguare gli allegati I e II al progresso tecnico.

Effetti sulla circolazione dei veicoli conformi

L’articolo 5 vieta agli Stati membri, per motivi legati all’identificazione di comandi, spie e indicatori, di rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli conformi. Al contrario, essi devono rifiutare l’omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva.

Obbligo di comunicazione delle disposizioni nazionali

L’articolo 5, paragrafo 3, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 93/29/CEE

L’articolo 6 abroga la direttiva 93/29/CEE, come modificata, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.

Entrata in vigore e data di applicazione

L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Definizioni e prescrizioni tecniche di identificazione

L’allegato I contiene le definizioni di comando, spia, indicatore e simbolo, nonché le regole di identificazione: simboli ben visibili, collocazione sul comando o in prossimità, regole grafiche per fari abbaglianti e anabbaglianti, e significato dei colori (rosso pericolo, giallo ambra prudenza, verde sicurezza, blu riservato alle spie dei fari abbaglianti).

Simboli previsti e colori delle spie

L’allegato I elenca i simboli per principali comandi e indicatori, tra cui proiettori, indicatori di direzione, segnale di emergenza, dispositivo di avviamento manuale, livello carburante, temperatura liquido di raffreddamento, carica batteria, olio motore, fendinebbia anteriore, luce posteriore per nebbia, comando di accensione/arresto motore, interruttore di illuminazione, luci di posizione, indicatore del punto neutro e avviatore elettrico, con i relativi colori ove indicati.

Documentazione per l’omologazione e certificato

L’allegato II disciplina la scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE quando presentata separatamente dalla domanda di omologazione del veicolo, richiamando alcune informazioni dell’allegato II della direttiva 2002/24/CE. Prevede inoltre un modello di certificato di omologazione CE per l’identificazione di comandi, spie e indicatori.

Tavola di concordanza e riferimenti alle direttive precedenti

L’allegato III elenca la direttiva 93/29/CEE e la direttiva 2000/74/CE, con i relativi termini di recepimento e date di applicazione, oltre alle note che richiamano i divieti progressivi di rifiuto dell’omologazione e della messa in circolazione. L’allegato IV riporta la tavola di concordanza tra la direttiva abrogata e la presente direttiva.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradalearmonizzazione tecnica

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