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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 218 - Corte Costituzionale

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Forme pensionistiche complementari - Riscatto della posizione individuale - Trattamento tributario diverso tra dipendenti del settore privato o a pubblico - Illegittimità costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale applicate, per l'anno 2014, alla somma di 8.108,70 euro ottenuta mediante riscatto volontario della propria posizione individuale presso il Fondo Espero. Il fondo aveva applicato la tassazione ordinaria progressiva prevista dall'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del TUIR, in combinato disposto con l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. La ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto applicarsi il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 14, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, applicabile ai lavoratori privati. La questione riguardava quindi la disparità di trattamento fiscale tra dipendenti pubblici e privati per una prestazione previdenziale sostanzialmente identica, in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione con riferimento all'art. 3 Cost. e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 nella parte in cui imponeva ai dipendenti pubblici la tassazione ordinaria prevista dall'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del TUIR, anziché la tassazione sostitutiva prevista dall'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252 del 2005. La Corte ha ritenuto irragionevole distinguere tra lavoratori pubblici e privati, poiché la posizione individuale riscattata è alimentata, in entrambi i casi, da contributi del lavoratore, del datore di lavoro e dal TFR, e la finalità agevolativa è la stessa: incentivare la previdenza complementare in attuazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. La sopravvenuta legge n. 205 del 2017 non è stata ritenuta applicabile retroattivamente al caso del 2014. La censura riferita all'art. 53 Cost. è stata assorbita.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Costituzione

    Principio di uguaglianza e ragionevolezza

    È stato violato perché lavoratori pubblici e privati, in situazioni sostanzialmente omogenee quanto alla previdenza complementare e al riscatto della posizione individuale, erano sottoposti a regimi fiscali differenti senza una giustificazione ragionevole.

  • Art. 53 della Costituzione

    Principio di capacità contributiva

    La questione è stata dichiarata assorbita, poiché la Corte ha già accolto la censura sulla violazione dell'art. 3 Cost.

  • Art. 38, secondo comma, della Costituzione

    La previdenza complementare è funzionalmente collegata alla previdenza obbligatoria

    La finalità di incentivare la previdenza complementare costituisce la giustificazione costituzionale del regime fiscale agevolato, applicabile anche ai dipendenti pubblici.

  • Art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005

    Ai dipendenti pubblici si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa

    La disposizione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui comportava l'applicazione della tassazione ordinaria al riscatto della posizione individuale dei dipendenti pubblici.

  • Art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 252/2005

    Disciplina fiscale del riscatto della posizione individuale

    È il regime fiscale agevolato, mediante ritenuta a titolo d'imposta, che deve essere applicato anche ai riscatti effettuati dai dipendenti pubblici.

  • Art. 52, comma 1, lettera d-ter), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate in forma capitale a seguito di riscatto

    La sua applicazione ai dipendenti pubblici per il riscatto della posizione individuale è stata esclusa dalla Corte in quanto produceva una disparità fiscale irragionevole rispetto ai dipendenti privati.

  • Art. 1, comma 156, della legge n. 205/2017

    Dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti pubblici si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 252/2005

    La norma ha esteso il regime della previdenza complementare ai dipendenti pubblici, ma non era direttamente applicabile al caso del 2014 perché priva di efficacia retroattiva. La sentenza ha comunque eliminato la disparità anche per le posizioni anteriori.

  • Art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243/2004

    Applicazione al pubblico impiego dei principi della riforma con le necessarie armonizzazioni

    La mancata attuazione del criterio di armonizzazione aveva prodotto la disparità, ma la Corte ha escluso che fosse necessario censurare direttamente la legge delega.

Massime di principio

  • Quando una prestazione di previdenza complementare è sostanzialmente identica per lavoratori pubblici e privati, la diversa natura del datore di lavoro non giustifica automaticamente un trattamento fiscale differente.
  • Le agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare la previdenza complementare devono essere applicate coerentemente a tutte le categorie di lavoratori che perseguono la medesima finalità previdenziale, salvo una ragione obiettiva e non arbitraria di differenziazione.
  • Per i riscatti di posizioni individuali maturate presso fondi pensione, il regime fiscale applicabile deve essere individuato verificando la disciplina vigente per il periodo di maturazione e la natura della prestazione, tenendo conto dell'effetto della sentenza costituzionale sul superamento della distinzione tra pubblico e privato.
  • La successiva modifica legislativa che estende un regime fiscale favorevole non esclude necessariamente la tutela per periodi precedenti: se la disciplina anteriore produce una disparità costituzionalmente illegittima, il contribuente può contestarne l'applicazione nel giudizio relativo.
  • La modalità di accantonamento del TFR nel pubblico impiego, anche quando avviene figurativamente e con trasferimento al fondo alla cessazione del rapporto, non altera la natura della posizione individuale e non giustifica da sola una tassazione più gravosa.
  • In casi analoghi occorre verificare la causale del riscatto, la data di maturazione della posizione, il tipo di fondo e la corretta applicazione della ritenuta sostitutiva prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005.

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