Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1828/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 195 del 23.04.2026, recante ordine di demolizione, nella parte in cui ha ad oggetto la pista del Kartodromo, il muro di recinzione ed il WC.

Giustizia amministrativa202603759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione, limitatamente alla pista del kartodromo, al muro di recinzione e al WC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione chiedendone la sospensione cautelare. Ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità delle opere sulla base di documentazione attestante lo stato legittimo e di titoli comunali rilasciati nel tempo per lo svolgimento dell'attività. Il TAR ha rilevato, in senso contrario, che le opere risalgono alla fine degli anni Ottanta, che la realizzazione di un autodromo comporta una trasformazione edilizia soggetta a concessione edilizia ai sensi della l. n. 10/1977 e che l'intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 12 settembre 1957, con conseguente necessità anche dell'autorizzazione paesaggistica. La documentazione prodotta dimostra l'esercizio dell'attività sulla base di titoli comunali, ma non comprende alcun titolo edilizio legittimante le opere, neppure a sanatoria. È stata inoltre dedotta la rilevanza del lungo tempo trascorso e della tolleranza comunale dell'esistenza e dell'utilizzazione delle opere; il TAR ha ritenuto tale circostanza non decisiva alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata, compresa la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto che le opere contestate fossero prive sia di titolo edilizio sia di autorizzazione paesaggistica: la pista, il muro di recinzione e il WC si inseriscono nella realizzazione di un autodromo, intervento qualificato come trasformazione edilizia, e non risultava prodotto alcun titolo legittimante, nemmeno in sanatoria. I titoli amministrativi relativi allo svolgimento dell'attività non sono stati considerati sufficienti a legittimare le opere edilizie. Il decorso del tempo dalla realizzazione e la precedente tolleranza dell'amministrazione non sono stati ritenuti idonei a impedire l'adozione dell'ordine di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di apprezzabili profili di fondatezza.

  • l. 28 gennaio 1977, n. 10

    Il TAR la richiama per affermare che la realizzazione di un autodromo, in quanto trasformazione edilizia, avrebbe richiesto la concessione edilizia.

  • D.M. 12 settembre 1957

    Il TAR lo richiama quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull'intero territorio del Comune di Pozzuoli, da cui deriva la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017

    È richiamata per escludere che il lungo tempo trascorso e la tolleranza dell'amministrazione ostino, di per sé, alla repressione dell'abuso edilizio mediante demolizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La realizzazione di un autodromo, implicando una trasformazione edilizia, richiede il titolo edilizio previsto dalla normativa vigente all'epoca dell'intervento; i titoli amministrativi che consentono o regolano lo svolgimento dell'attività non sostituiscono il titolo edilizio necessario per le opere materiali.
  • Quando un'opera è realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica concorre a escluderne la legittimità, anche se l'attività esercitata sul bene è stata autorizzata dall'amministrazione.
  • La documentazione attestante il protratto esercizio di un'attività sulla base di titoli comunali non dimostra, da sola, l'esistenza del titolo edilizio legittimante le opere attraverso cui l'attività viene svolta, né di un titolo edilizio in sanatoria.
  • Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell'abuso e la tolleranza o inerzia dell'amministrazione non rendono illegittimo, di per sé, l'ordine di demolizione né fanno sorgere un affidamento idoneo a impedire la repressione dell'abuso edilizio.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.