Sentenza n. 1689/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 81/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 81/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 81/2025 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo il 16 aprile 2025 ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la persistente inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era munito del decreto di esecutorietà e che, nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero era rimasto inadempiente. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, corrispondendo quanto dovuto in base al decreto, inclusi gli interessi legali e le spese legali liquidate dal giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già pagato, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni un commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato; spese distratte in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell’articolo 647 c.p.c, come da certificazione prodotta, ivi compresi gli interessi legali ivi liquidati, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate dal G.O., ove non già corrisposte, e quelle liquidate nel presente giudizio.
Nel giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inottemperanza a un titolo esecutivo, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguirlo, includendo le somme accessorie liquidate e detraendo quanto eventualmente già corrisposto; può inoltre fissare un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 16/04/2025.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce il titolo esecutivo del quale è chiesta l'ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'Amministrazione a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e ritualmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'ordine del giudice amministrativo di dare esecuzione alle statuizioni del titolo, comprensive degli interessi e delle spese liquidate, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, anche prevedendo la possibilità di delega o subdelega.
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