Sentenza del 22/04/2016 n. 3666 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Redditi diversi - Plusvalenza da vendita di terreno edificabile - Determinazione - Utilizzo criteri previsti per imposta di registro - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. L'Amministrazione finanziaria aveva calcolato la plusvalenza ai fini IRPEF utilizzando il valore del terreno dichiarato e definito ai fini dell'imposta di registro, anziché il prezzo di cessione effettivamente concordato dalle parti e il costo fiscalmente riconosciuto, eventualmente rivalutato. Il contribuente ha contestato tale metodo, sostenendo che i criteri propri dell'imposta di registro non possono essere automaticamente applicati alle imposte dirette.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore di mercato del bene, mentre ai fini IRPEF la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo effettivamente pattuito e percepito per la cessione e il costo fiscalmente riconosciuto, rivalutato secondo le regole applicabili. Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova sufficiente del maggior prezzo di vendita ai fini reddituali. L'accertamento IRPEF fondato esclusivamente su tale valore deve pertanto essere annullato o rettificato.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF delle plusvalenze immobiliari e dei redditi diversi
La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo rivalutato.
Per le imposte dirette, il presupposto imponibile è l'incremento reddituale effettivamente realizzato dal contribuente, calcolato sulla base del corrispettivo di cessione convenuto dalle parti e del costo fiscalmente riconosciuto del bene.
Disciplina dell'imposta di registro sulla determinazione del valore degli immobili
Ai fini dell'imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene.
Il criterio del valore venale o di mercato opera nell'ambito dell'imposta di registro e risponde a una logica diversa da quella delle imposte dirette; non può essere automaticamente utilizzato per determinare una plusvalenza IRPEF.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente il corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
- Registro e imposte dirette perseguono finalità e applicano criteri differenti: il primo valorizza il bene secondo il mercato, le seconde misurano il reddito o la plusvalenza effettivamente realizzata.
- Per contestare una plusvalenza dichiarata, l'Amministrazione deve dimostrare il maggior corrispettivo realmente pattuito o percepito, non può basarsi esclusivamente sul valore di mercato o sul valore definito per un'altra imposta.
- In una situazione analoga, occorre verificare il prezzo risultante dall'atto, il costo fiscalmente riconosciuto, le eventuali rivalutazioni e gli elementi probatori concreti relativi a un eventuale prezzo occulto.
- La definizione di un maggior valore ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente da sola a provare una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
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