Sentenza n. 510/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti inerenti alle pratiche prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- --OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificati in pari data al datore di lavoro odierno ricorrente, con i quali la Prefettura di Salerno - Sportello Unico per l'Immigrazione ha disposto la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto ai sensi del d.lgs. 286/98 dalla parte ricorrente in favore di lavoratori stranieri, per decorrenza del termine di validità di sei mesi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza di 46 nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine semestrale di validità
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Salerno aveva dichiarato la decadenza di nulla osta al lavoro subordinato richiesti in favore di lavoratori stranieri, ritenendo decorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 22 del d.lgs. 286/1998, del d.m. 850/2011, dell'art. 3 del d.l. 145/2024 e dell'art. 31 d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per carenza o contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità, omessa o carente istruttoria ed erronea presupposizione. La ricorrente ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 per mancata partecipazione procedimentale, difetto di motivazione e di istruttoria. In sede cautelare l'amministrazione ha chiarito che, su 46 posizioni, 30 lavoratori avevano presentato domanda di visto entro il termine di 180 giorni e 16 non avevano mai esercitato tale facoltà; per le 30 posizioni l'amministrazione aveva riaperto d'ufficio il procedimento. Successivamente, con riferimento alle medesime 30 pratiche, ha adottato un preavviso di rigetto e quindi un decreto di rigetto dell'istanza di nulla osta al lavoro stagionale. La società, preso atto di tali sopravvenienze, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando l'espressa dichiarazione della ricorrente e l'assenza di opposizione dell'amministrazione. Il giudice non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimità delle decadenze dei nulla osta, né ha quindi definito la questione dell'applicabilità dell'art. 3 d.l. 145/2024 o della necessità di ulteriori verifiche amministrative. La decisione è stata qualificata come processuale e fondata sul venir meno dell'interesse alla pronuncia di merito. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi connessi alla natura formale della pronuncia; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
“l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico, in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma”
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sospensione dell'efficacia dei nulla osta e la necessità di verifiche amministrative; il TAR non decide la questione per l'improcedibilità del ricorso.
art. 31, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Richiamato quale fondamento del termine di validità di sei mesi del nulla osta, decorso il quale l'amministrazione aveva dichiarato la decadenza; la sua corretta applicazione non è stata esaminata nel merito.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il motivo non è stato esaminato.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per la violazione del preavviso di rigetto; la sentenza ne dà atto anche con riferimento al preavviso successivamente depositato dall'amministrazione, senza esaminarne la legittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito.
art. 60 c.p.a.
Applicato per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Richiamato nell'ordinanza cautelare quanto ai presupposti della tutela cautelare; la sentenza definitiva non decide la domanda cautelare nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito e l'amministrazione non si oppone, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce la prosecuzione del giudizio e preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato, anche quando nel corso del processo siano emersi ulteriori atti amministrativi relativi alle medesime posizioni.
- La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ha natura processuale e non comporta una decisione sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati.
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