Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37816/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il saldo del corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su un edificio condominiale. Il condominio propose opposizione deducendo che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, poiché l'intonaco esterno presentava fessurazioni, e che vi era stato ritardo nella consegna con conseguente maturazione di una penale contrattualmente pattuita; chiese anche il risarcimento dei danni. Il tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l'appaltatore a restituire parte delle somme, fondando la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva attribuito le lesioni alla mancata posa di una rete porta-intonaco antifessurazione. In cassazione l'appaltatore dedusse, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, vizi di motivazione e falsa applicazione della disciplina della garanzia dell'appaltatore ex artt. 1667 e 1668 c.c., sostenendo che nessuna norma imponesse l'uso della rete, che non ne fosse provata l'indispensabilità, che il direttore dei lavori non l'avesse prevista e che le opere fossero state eseguite regolarmente. Contestò inoltre l'affermazione di una sua esclusiva responsabilità per i danni, invocando la correttezza della propria condotta professionale e la rilevanza delle certificazioni del direttore dei lavori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha qualificato entrambi i motivi come censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. rivolte contro l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e ha rilevato la preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva confermato integralmente la valutazione fattuale del tribunale. Ha inoltre affermato che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in cassazione come vizio motivazionale, e che non risultava decisiva la doglianza relativa alla mancata previsione della rete porta-intonaco o al coinvolgimento del direttore dei lavori. La Corte ha ribadito il principio per cui l'appaltatore deve controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni ricevute e, se non prova di avere manifestato il proprio dissenso ed essere stato indotto a eseguirle come nudus minister, risponde contrattualmente dei vizi dell'opera anche se derivanti da errori del committente o del direttore dei lavori. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado condividendone la ricostruzione di fatto; il giudice di legittimità non può riesaminare il merito fattuale nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 360 c.p.c.

    consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non la rivalutazione del materiale probatorio né il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione secondo il previgente paradigma.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il cattivo esercizio dell'apprezzamento delle prove.

  • art. 1667 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale disciplina della garanzia dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera; la Corte riafferma che la responsabilità contrattuale dell'appaltatore permane salvo prova liberatoria specifica.

  • art. 1668 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne modifica il contenuto ma ribadisce, in linea con la giurisprudenza, che la garanzia per i vizi dell'opera ricade sull'appaltatore salvo prova del dissenso rispetto a istruzioni o progetto palesemente errati.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la Corte d'appello ha condiviso la ricostruzione fattuale del primo giudice, non è consentito denunciare con successo una mera rivalutazione delle prove sotto forma di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il semplice difetto di sufficienza o la pretesa contraddittorietà della motivazione non sono più, di per sé, vizi deducibili in cassazione dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; rileva solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante nei limiti oggi ammessi.
  • L'appaltatore è tenuto a controllare, nei limiti delle proprie competenze professionali, la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute; se esse appaiono palesemente errate, può andare esente da responsabilità solo provando di avere manifestato il proprio dissenso ed essere stato costretto a eseguire come mero nudus minister a rischio del committente.
  • In mancanza di tale prova liberatoria, l'appaltatore risponde contrattualmente dei vizi e delle imperfezioni dell'opera anche quando essi siano collegati a errori del progetto, del committente o del direttore dei lavori.
  • La censura che non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inidonea a fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.