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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00920/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il delitto di cui all'art. 600-ter, comma 4, c.p., con pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.800 di multa. Con cinque motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla prova dell'identità dell'autore materiale del caricamento/diffusione del video su WhatsApp, richiamando anche la possibilità di uso contemporaneo dell'app su più dispositivi; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 5) trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e non adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché la specifica censura sulla prova dell'autore del caricamento del video non risultava proposta nei motivi di appello, mentre la Corte territoriale aveva comunque motivato sul tema dell'uso dell'apparecchio. Ha escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la tenera età del minore, la compressione del bene giuridico e la modalità insidiosa di diffusione. Ha dichiarato generiche e quindi inammissibili le censure sulle attenuanti generiche. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla sospensione condizionale perché non richiesta in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il beneficio non può essere lamentato in cassazione se non richiesto nel merito. Infine ha ritenuto insindacabile la pena, perché congrua e ben al di sotto della media edittale, con motivazione non arbitraria né illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 600-ter, comma 4, c.p.

    Norma incriminatrice del fatto contestato, relativo alla diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito a minore; la sentenza non rivaluta il merito ma conferma la condanna già pronunciata.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 533 c.p.p. a sostegno della censura sulla prova; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta non proposta in appello.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato a sostegno della censura sulla sufficienza/prova di colpevolezza; il motivo è dichiarato inammissibile per le ragioni processuali indicate.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude la particolare tenuità del fatto in ragione dell'età del minore, della compressione del bene tutelato e della modalità insidiosa di diffusione del video.

  • art. 62-bis c.p.

    Le doglianze sulle attenuanti generiche sono dichiarate inammissibili perché non sorrette da specifici elementi positivi di valutazione.

  • artt. 163 e 164 c.p.

    La censura sulla sospensione condizionale è inammissibile perché il beneficio non era stato richiesto nel giudizio di appello.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato per il giudizio di dosimetria della pena; la Corte afferma che il trattamento sanzionatorio è congruo e non sindacabile in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali relativi ai benefici e alla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una censura che introduca un profilo di doglianza non devoluto con i motivi di appello, quando il ricorrente si limiti a contestare il merito di questioni già esaminate in modo diverso dal giudice territoriale.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la giovane età della vittima, l'intensità della lesione del bene giuridico e le modalità particolarmente insidiose della diffusione del contenuto.
  • Le censure sulle attenuanti generiche sono inammissibili se il ricorrente non indica concreti elementi positivi trascurati dal giudice di merito.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere lamentata per la prima volta in cassazione se non è stata richiesta nel giudizio di merito.
  • Il giudizio di dosimetria della pena è censurabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità; è sufficiente anche una motivazione sintetica o implicita quando la pena sia congruamente correlata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieDiffusione illecita di immagini sessualiImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati sessualiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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