Cassazione Civile, Sentenza n. 6704/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite riguardava un avviso di riliquidazione ICI relativo all’anno 2000, con cui era stata accertata una differenza di valore rispetto a quello dichiarato per aree fabbricabili in zona CT3, con conseguente maggiore imposta, sanzioni e accessori per complessivi euro 803,70. La CTP di Messina aveva respinto l’impugnazione della contribuente; la CTR della Sicilia, con sentenza n. 2565/10/2017, aveva riformato tale decisione, accogliendo l’appello perché l’area, pur ricompresa nel PRG comunale, necessitava di un piano particolareggiato e non sarebbe stata effettivamente edificabile. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b), e delle disposizioni interpretative introdotte dalla L. n. 248/2005 e dalla L. n. 248/2006, sostenendo che ai fini ICI è sufficiente la qualificazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale, senza necessità di approvazione regionale o di strumenti attuativi. Il secondo motivo non è esaminato perché assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che, ai fini ICI, l’edificabilità rilevante per la determinazione della base imponibile secondo il valore venale discenda dalla qualificazione dell’area nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione degli strumenti attuativi. La mancanza del piano particolareggiato non esclude quindi, di per sé, la natura edificabile del terreno; le potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri di urbanizzazione incidono invece sulla determinazione del valore venale. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo
La qualificazione edificatoria rilevante ai fini ICI dipende dall’utilizzabilità a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, senza che occorra l’adozione degli strumenti attuativi.
art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazione, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi
La disposizione interpretativa stabilisce che è sufficiente la qualificazione edificatoria risultante dal PRG adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione e privo di strumenti attuativi.
art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazione, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi
La disposizione, quale norma di interpretazione autentica, conferma che l’adozione dello strumento urbanistico generale è sufficiente a fondare l’edificabilità fiscale, senza necessità di approvazione regionale o di un piano attuativo.
art. 53 Cost.
la potenzialità edificatorie dell’area, anche se prevista da strumento urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell’art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante
La potenzialità edificatoria, anche non ancora attuata, costituisce un indice di capacità contributiva perché può incidere sul valore economico del terreno.
art. 59, comma 1, lett. f), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo di imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).
La disposizione è richiamata per precisare che l’eventuale rimborso per gli anni pregressi può essere riconosciuto dal Comune ai sensi della disciplina indicata; le variazioni delle potenzialità edificatorie incidono ordinariamente sul prelievo dei singoli periodi d’imposta.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un’area è edificabile quando sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza che rilevino in senso escludente la mancata approvazione regionale del piano o l’assenza di strumenti urbanistici attuativi.
- La mancanza di un piano particolareggiato o attuativo non elimina la natura edificabile fiscale dell’area quando questa derivi dallo strumento urbanistico generale; l’attuazione delle procedure urbanistiche e gli oneri connessi possono incidere sulla stima del valore venale, non sul presupposto della qualificazione edificatoria.
- La base imponibile determinata secondo il valore venale deve riflettere le concrete condizioni del bene, comprese la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
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