Sentenza n. 10537/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’Ordinanza ruolo gen. n. 22, reg. serv. n. 4, del Servizio 5, Urbanistica – Espropri – Usi Civici – Ambiente – Patrimonio, avente ad oggetto “Demolizione e rimessa in pristino di opere abusive – proprietà s.s., s.a. e g.p. foglio 19, part. 724, località Colubro, Via Valle Santo Spirito, n. 18”, del Comune di Artena, emessa in data 9 aprile 2024, notificata ai ricorrenti in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere abusive relative a un’abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Con il primo e il terzo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 8 CEDU e degli artt. 14 e 15 Cost., sostenendo che la demolizione dell’abitazione, utilizzata quale casa familiare e indicata come unico immobile posseduto, avrebbe leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e il diritto all’abitazione. Hanno inoltre invocato il principio di proporzionalità, ritenendo prevalente la tutela dell’abitazione sull’interesse pubblico alla repressione dell’abuso edilizio. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione di varie fonti internazionali sul diritto alla casa, tra cui l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’art. 11 del Patto internazionale del 1966, un rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissariato ONU per i diritti umani e l’art. 31 della Carta sociale europea, nonché la violazione dell’art. 2 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diritto all’abitazione non abbia carattere assoluto e non renda illegittimo l’ordine di demolizione per il solo fatto che l’immobile abusivo sia adibito a casa familiare. L’ordine di demolizione tutela l’interesse collettivo al ripristino dell’equilibrio urbanistico-edilizio violato e può prevalere sul diritto individuale all’abitazione quando l’edificazione sia avvenuta in assenza di titolo abilitativo e in violazione degli strumenti urbanistici. Il giudice ha escluso che l’esecuzione della demolizione contrasti, in astratto, con l’art. 8 CEDU, dal quale non deriva un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo solo perché costituisce il domicilio familiare. Ha inoltre affermato che l’emergenza abitativa non può paralizzare la demolizione né giustificare condoni atipici o extra ordinem, ferma la possibilità di chiedere agli enti competenti eventuali interventi assistenziali. La mera allegazione della mancanza di altri immobili non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la violazione del principio di proporzionalità. Il Comune non si è costituito; pertanto il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio non attribuisce un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo né impedisce, per il solo fatto che esso costituisca la casa familiare, l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
artt. 14 e 15 Cost.
I diritti invocati dai ricorrenti non prevalgono automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi.
art. 2 Cost.
Il richiamo ai diritti fondamentali della persona non consente di paralizzare la demolizione di un’opera abusiva in assenza di una specifica dimostrazione dell’illegittimità della misura.
art. 117 Cost.
La prevalenza dell’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli abusi, nei limiti considerati dalla sentenza, non determina un contrasto della disciplina edilizia statale e regionale con la normativa convenzionale.
art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Il diritto alla casa invocato sulla base della Dichiarazione universale non impedisce l’adozione e l’esecuzione di misure ripristinatorie conseguenti a un abuso edilizio.
art. 11 Patto internazionale del 1966
La norma internazionale sul diritto a un livello di vita adeguato non fonda un diritto a conservare un’abitazione realizzata abusivamente.
art. 31 Carta sociale europea
La tutela internazionale del diritto all’abitazione non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza richiama, ai fini della motivazione, un precedente giurisprudenziale ritenuto pertinente.
Massime di principio
- Il diritto all’abitazione e il diritto al rispetto della vita privata, familiare e del domicilio non hanno portata assoluta e non impediscono l’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito a casa familiare.
- L’interesse pubblico al governo del territorio e al ripristino dell’equilibrio urbanistico-edilizio violato può prevalere sul diritto individuale all’abitazione quando l’immobile sia stato realizzato in assenza di titolo abilitativo o in violazione degli strumenti urbanistici.
- La mera circostanza che l’immobile abusivo costituisca l’unica abitazione del destinatario, o che vi risieda il suo nucleo familiare, non dimostra di per sé la violazione del principio di proporzionalità né rende illegittima la demolizione.
- L’emergenza abitativa non può paralizzare l’esecuzione della demolizione e non consente condoni atipici o extra ordinem; eventuali esigenze assistenziali devono essere rivolte agli strumenti di sostegno predisposti dalle autorità competenti.
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