Cassazione Civile, Ordinanza n. 29635/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia, e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio l'esercente di un bar chiedendo il risarcimento del danno all'impianto dentario subito mentre consumava una colazione, a causa della presenza di un sassolino in un cornetto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del danneggiato e condannato la società al pagamento di Euro 20.414,00, ritenendo tardiva la costituzione del convenuto in primo grado, tardiva anche la comunicazione relativa al produttore ai sensi della disciplina richiamata, e comunque non provata l'individuazione del produttore del bene. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo la genericità dei motivi di appello, privi di specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e delle modifiche richieste; (2) violazione dell'art. 116 Codice del consumo, deducendo che la Corte territoriale aveva confuso preclusioni processuali ed elementi probatori, non aveva considerato che il produttore era stato comunicato prima del giudizio, che era l'attore ad essere rimasto inerte, e che il termine per l'indicazione del produttore da parte del fornitore sarebbe scaduto alla prima udienza di trattazione. Si lamentava inoltre che la decisione fosse stata resa senza acquisire il fascicolo di primo grado, impedendo di verificare quanto fosse stato fornito all'appellato per l'individuazione del produttore del prodotto difettoso.
Norme richiamate
art. 166 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per ritenere tardiva la costituzione del convenuto in primo grado
art. 4, comma 3, d.P.R. n. 224 del 1988
richiamato dalla Corte d'appello per ritenere tardiva la comunicazione del fornitore circa il produttore
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso
art. 342 c.p.c.
invocato nel primo motivo come parametro della dedotta genericità dell'atto di appello
art. 116 Codice del Consumo
invocato nel secondo motivo per sostenere l'erronea valutazione della responsabilità/individuazione del produttore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese, e non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
- Le censure di appello e di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni non sono state esaminate nel merito per l'intervenuta estinzione.
- Nella controversia relativa a danno da prodotto difettoso, la distinzione tra preclusioni processuali e prova dell'individuazione del produttore è tema rilevante ai fini dell'attribuzione della legittimazione passiva, ma la Corte non ha statuito sul punto per la rinuncia intervenuta.
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