Cassazione Penale, Sentenza n. 49479/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello che l'aveva riconosciuta responsabile del reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis e ter, L. 401/1989 per raccolta/intermediazione di scommesse senza autorizzazione. In cassazione deduceva violazione degli artt. 43, 49, 56 TFUE (libertà di stabilimento e prestazione di servizi), sostenendo di essere un centro di elaborazione dati e di aver svolto solo attività di promozione/commercializzazione per conto della società estera GMSBet/Soft Bet Limited, senza struttura economica per esercitare attività di intermediazione; contestava inoltre il mancato elemento soggettivo della colpa, e richiamava la legittimità dell'attività nello Stato membro di stabilimento della società estera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto provata l'attività di intermediazione e raccolta delle scommesse da parte della Privitera (anche mediante l'uso del conto-gioco intestato al gestore), e ha confermato che l'assenza dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. rende l'attività penalmente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE (sentenza Biasci e precedenti) e della Cassazione sul punto, precisando che le eventuali discriminazioni o il comportamento della società estera sono irrilevanti quando l'operatore italiano svolge effettiva intermediazione. Ha inoltre escluso l'ignoranza inevitabile: il dovere di informazione del professionista è rigoroso. In conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1988, n. 401, art. 4, comma 4-bis
Sanziona penalmente la proposta al pubblico di giochi d'azzardo o la raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione. La Corte ha ritenuto applicabile la norma all'attività di intermediazione e raccolta svolta dall'operatore italiano.
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), art. 88
«può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione»
L'autorizzazione di polizia è condizione necessaria per esercitare attività di raccolta/intermediazione; la sua assenza è rilevante penalmente salvo situazioni specifiche di illegittima esclusione dal rilascio della stessa.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 43, 49, 56) - libertà di stabilimento e prestazione di servizi
I principi di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non ostano, secondo la CGUE, a normative nazionali che impongono requisiti di autorizzazione per contrastare la criminalità connessa al gioco, purché tali restrizioni siano proporzionate; eccezioni rilevano se l'esclusione da gare/concessioni è avvenuta in violazione del diritto dell'Unione.
D.M. 111/2006, art. 2, comma 5
Vieta espressamente ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse da parte di soggetti terzi: la raccolta è lecita solo se svolta da soggetti titolari di concessione.
Sentenza CGUE "Biasci" (12/09/2013)
Ha ritenuto che la normativa italiana che richiede concessione e autorizzazione di polizia è compatibile con il diritto UE quando mira a contrastare la criminalità nel gioco, ma ha previsto che la mancanza di autorizzazione non può essere addebitata a soggetti che siano stati privati della possibilità di ottenere la concessione per violazione del diritto dell'Unione (circostanza da accertare concretamente).
Sentenza CGUE "Costa-Cifone" (16/02/2012)
Ha stabilito che un bookmaker comunitario che gestisce raccolta in Italia tramite locali CTD deve ottenere una concessione per operare regolarmente sul territorio nazionale; ciò rileva anche per l'esercizio attraverso centri aperti al pubblico.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato sulla materia e sul dovere di informazione: S.U. n. 854/1994 e successivi)
La Cassazione afferma il rigoroso dovere di informazione per chi svolge professionalmente un'attività: l'ignoranza della legge è scusabile solo in presenza di comportamenti amministrativi positivi o di un orientamento giurisprudenziale chiaro e concorde che inducano a ritenere lecita la condotta; in caso contrario grava sul professionista l'obbligo di astensione o di approfondimento.
Massime di principio
- Se l'operatore italiano mette a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco o effettua raccolta/intermediazione diretta (anche mediante strumenti telematici), l'obbligo di possedere concessione/autorizzazione ricade su di lui e la sua condotta può integrare il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989.
- La mera attività di trasmissione dati può essere distinta dall'intermediazione concreta; la qualificazione dipende dalla prova fattuale: presenza di conto-gioco intestato, raccolta di scommesse anonime, o attività commerciale finalizzata alla raccolta indicano intermediazione.
- Le regole UE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi) non impediscono misure restrittive nazionali volte a prevenire la criminalità collegata al gioco, purché siano proporzionate; tuttavia, se l'accesso alla concessione è stato negato in violazione del diritto UE, ciò può incidere sulla responsabilità degli operatori collegati (va valutato caso per caso).
- Chi esercita professionalmente attività commerciale nel settore dei giochi ha un rigoroso dovere di informazione sulle autorizzazioni necessarie: l'ignoranza non scusa salvo che sussistano atti amministrativi o un consolidato orientamento giurisprudenziale che rendano evidente la liceità.
- In presenza di dubbi rilevanti sulla liceità dell'attività, la condotta prudente è astensione o richiesta di chiarimenti/autorizzazioni ufficiali; l'affidamento generico su una società estera non elimina la responsabilità dell'operatore nazionale.
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