Cassazione Penale, Sentenza n. 33727/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore della persona offesa impugna la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per la mancata comparizione della persona offesa all'udienza del 28/02/2024. Il ricorrente censura l'equivalenza errata, nella motivazione del Giudice di pace, tra il decreto di formulazione dell'imputazione e la citazione a giudizio (notificato dal P.M.) e la citazione disposta dall'organo giudicante che, secondo il ricorrente, non era stata notificata; in sostanza sostiene che la mancata comparizione non poteva dar luogo alla remissione extraprocessuale perché la notifica rilevante non era avvenuta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla persona offesa che non risultava costituita parte civile e, quindi, non aveva titolo a proporre ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato che solo la persona offesa che abbia chiesto la citazione a giudizio con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n. 274 ricopre la posizione di accusatore privato idoneo ad impugnare agli stessi effetti del P.M. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende; nulla è stato riconosciuto sulle spese dell'imputata.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen.
art. 612, comma primo, cod. pen.
Indica il delitto contestato all'imputata (stalking); la Corte lo menziona come oggetto dell'imputazione ma non incide sulla decisione di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 152 cod. pen.
art. 152, comma terzo, cod. pen.
Riferito alla remissione extraprocessuale: la Corte segnala che la mancata comparizione per motivi di salute deve essere adeguatamente documentata affinché non operi la remissione; l'assenza non documentata legittima la remissione applicata dal Giudice di pace.
d.lgs. n. 150/2022, art. 1, comma 1, lett. H
art. 1, comma 1, lett. H) del d.lgs. n. 150/2022
Citato come fonte della modifica che ha inciso sulle norme relative alla remissione extraprocessuale richiamata (modificando l'art.152 cod. pen. e il regime processuale connesso).
D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 21 e 38
art. 21 e art. 38 del D.L.vo n. 274
Stabilisce il regime speciale per il giudice di pace: solo la persona offesa che abbia promosso la procedura tramite 'ricorso immediato' ai sensi dell'art. 21 assume la posizione di accusatore privato e può impugnare la sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali; in mancanza di tale ricorso la persona offesa non ha titolo a proporre ricorso per cassazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i vizi che legittimano la cassazione ove la parte abbia legittimazione: la Corte osserva che tali rimedi sono riservati al P.M. o all'accusatore privato legittimato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità: dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare un'ammenda (applicata qui con il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende).
art. 576 cod. proc.
art. 576 cod. proc. (citato nel testo come riferimento per impugnazioni ai soli effetti civili)
Citato per distinguere i rimedi: la parte civile costituita può impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili mediante appello secondo le regole generali indicate dall'art. 576.
Massime di principio
- La persona offesa non costituita parte civile non ha titolo a proporre ricorso per cassazione: per impugnare la sentenza anche agli effetti penali è necessario essere accusatore privato, cioè aver chiesto la citazione a giudizio tramite il ricorso immediato ex art. 21 D.L.vo n. 274.
- Se la mancata comparizione della persona offesa è invocata per impedire la remissione extraprocessuale, l'impedimento (ad es. motivi di salute) deve essere provato con idonea documentazione tempestiva; l'assenza di prova legittima la remissione.
- Nel giudice di pace il regime delle impugnazioni è speciale: occorre verificare se il procedimento è sorto su impulso della persona offesa (ricorso immediato) o su iniziativa del P.M.; la legittimazione a impugnare varia in base a questa differenza.
- Distinguere sempre tra il decreto di formulazione dell'imputazione disposto dal P.M. e la citazione a giudizio disposta dal giudice: la rilevanza processuale dipende dalla effettiva notifica e dalla funzione dell'atto rispetto alla posizione processuale della parte offesa.
- Le impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (ammende) ai sensi dell'art. 616, quindi è importante valutare preliminarmente la legittimazione e la correttezza formale dell'impugnazione prima di proporla.
- Per tutelare i diritti in situazioni analoghe: costituirsi tempestivamente parte civile quando si intende esercitare anche i poteri di impugnazione, documentare immediatamente eventuali impedimenti alle comparizioni e accertare le corrette notifiche degli atti processuali.
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