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Sentenza

Sentenza n. 5767/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202505174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’8 settembre 2025 di assegnazione al minore di 9 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di docenti di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il genitore ha impugnato l’assegnazione di 9 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione ad assicurare 30 ore settimanali, corrispondenti al rapporto 1:1. Ha dedotto l’insufficienza delle ore rispetto alle esigenze specifiche del minore, affetto da disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/1992 e da disturbo del linguaggio. La dirigente scolastica, in una relazione del 15 ottobre 2025, aveva riconosciuto che le 9 ore erano insufficienti e indicato la necessità di ulteriori 21 ore. In sede cautelare il TAR ha rilevato l’assenza di valutazioni amministrative univoche e la mancata approvazione del PEI per l’anno scolastico 2025/2026, sollecitando il riesame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la chiusura dell’anno scolastico ha fatto venir meno l’utilità attuale della decisione. Il ricorrente aveva riferito che, dopo l’ordinanza cautelare del 6 novembre 2025, l’amministrazione aveva integrato le ore di sostegno; non essendo stati depositati ulteriori atti o documenti dall’amministrazione, il Collegio ha ritenuto che tale integrazione fosse stata disposta in esecuzione della misura cautelare, senza poter decidere nel merito ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Considerato che, sulla base della documentazione acquisita in giudizio, non sussistono i presupposti per una decisione di merito ex art. 34 ultimo comma c.p.a. poiché, in mancanza di altri elementi probatori, quanto riferito da parte ricorrente in relazione alla integrazione delle ore, depone nel senso che con tale assegnazione l’Amministrazione abbia inteso eseguire la misura cautelare;

    La decisione di merito prevista dalla disposizione non è stata ritenuta praticabile in assenza di ulteriori elementi probatori, poiché l’integrazione delle ore riferita dal ricorrente appariva funzionale all’esecuzione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La sopravvenuta chiusura dell’anno scolastico fa venir meno l’interesse attuale alla decisione di una controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno riferite a quell’anno e comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • Quando, dopo una misura cautelare, il ricorrente riferisce che l’amministrazione ha integrato le ore richieste, ma non sono acquisiti ulteriori elementi probatori, tale circostanza può essere valutata come esecuzione della misura cautelare e non è, da sola, sufficiente a fondare una decisione di merito ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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