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Sentenza

Sentenza n. 775/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 473/2023 pubblicata in data 12.09.2025 e notificata in data 13.11.2025, non appellata e passata in giudicato il 13.12.2025.

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale di una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata all'amministrazione, non appellata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi delle strutture competenti. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto; la sentenza di ottemperanza ne impone l'esecuzione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione che non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e non oppone specifiche ragioni contrarie alla pretesa del creditore versa in situazione di inottemperanza; il giudice deve ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato per l'ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e definendo il termine e i poteri necessari all'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso; le spese possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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