Cassazione Civile, Ordinanza n. 02318/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il concedente di un fondo rustico aveva agito davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale per ottenere la risoluzione del contratto di affitto del 1 gennaio 2013 per inadempimento dell’affittuaria, il recupero dei canoni scaduti e quelli a scadere fino al rilascio del fondo. L’affittuaria si era opposta, formulando anche domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento di un proprio controcredito per le migliorie asseritamente apportate al fondo. Dopo una prima udienza in cui il giudice aveva tentato la conciliazione, alla successiva udienza il Tribunale aveva rilevato d’ufficio l’incompetenza per materia e si era dichiarato incompetente, indicando il Tribunale ordinario. Con il regolamento di competenza, la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 420 c.p.c., perché la questione di competenza avrebbe dovuto essere sollevata alla prima udienza e non a quella successiva; 2) violazione dell’art. 11 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’attività svolta sul fondo fosse agricola o comunque connessa ex art. 2135 c.c., con conseguente competenza della sezione agraria.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati i rilievi preliminari della resistente su ius postulandi e procedibilità, affermando che per il regolamento di competenza non occorre il patrocinio cassazionista e che la produzione della sentenza su file conforme e firmato digitalmente era sufficiente; ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché non censurava la ratio decidendi del provvedimento impugnato e, comunque, la seconda udienza poteva ancora considerarsi "prima udienza" ai fini dell’art. 38 c.p.c., essendo la prima stata dedicata al tentativo di conciliazione e poi rinviata su richiesta delle parti. Ha poi respinto il secondo motivo, rilevando che l’attività svolta sul fondo era un maneggio con mera custodia di cavalli per finalità ludico-ricreative, senza collegamento funzionale con la produzione agraria del fondo né con un’attività di allevamento agricolo. Ha quindi confermato la competenza del Tribunale ordinario di Vicenza, assegnando termine per la riassunzione e condannando la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 420 c.p.c.
Nel rito del lavoro, il rilievo officioso dell’incompetenza deve intervenire nella prima udienza; tuttavia, se in tale udienza si svolge solo un’attività preliminare obbligatoria, come il tentativo di conciliazione, e questa viene rinviata per completarla, l’udienza successiva in cui il tentativo si esaurisce può ancora essere considerata prima udienza agli effetti dell’art. 38 c.p.c.
art. 38 c.p.c.
Il termine per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza va coordinato con la disciplina del rito del lavoro, tenendo conto della funzione effettiva della prima udienza quando sia occupata da attività conciliativa non conclusa.
art. 11 d.lgs. 150/2011
La controversia non rientra nella competenza della sezione specializzata agraria se l’attività esercitata sul fondo non è agricola in senso funzionale alla produzione agraria.
art. 2135 c.c.
Il mero richiamo alla nozione di imprenditore agricolo non è sufficiente: occorre che l’allevamento o l’uso degli animali sia funzionalmente collegato alla produzione agraria del fondo.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Non sussiste improcedibilità quando la copia della sentenza prodotta è conforme all’originale e firmata digitalmente, e il ricorso supera comunque la prova di resistenza sulla tempestività.
art. 47 c.p.c.
La tempestività del regolamento di competenza si valuta rispetto alla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla data di comunicazione quando ciò non incide sulla verifica del termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il divieto di rilievo officioso tardivo della competenza va letto in modo funzionale: se la prima udienza è interamente assorbita da un tentativo di conciliazione non esaurito, il rinvio per completarlo mantiene ferma la possibilità di sollevare l’incompetenza alla successiva udienza.
- Ai fini della competenza agraria, non basta che sul fondo si svolga un’attività che coinvolga animali o abbia profili genericamente agricoli: è necessario un collegamento funzionale dell’attività con la produzione agraria del terreno e con l’esercizio normale dell’agricoltura.
- L’allevamento o la detenzione di animali per finalità ludico-ricreative o commerciali, senza integrazione nel ciclo produttivo agrario, non radica la competenza della sezione specializzata agraria.
- Nel regolamento di competenza, il motivo che non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se ripropone una doglianza astrattamente pertinente.
- La produzione della sentenza in copia informatica attestata conforme e firmata digitalmente può bastare a evitare l’improcedibilità, quando sia comunque possibile verificare la tempestività dell’impugnazione.
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