Regolamento (UE) 2016/2308
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2308 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/2308 della Commissione stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di diritti di importazione presentate nel dicembre 2016 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell'Ucraina. La misura si rende necessaria perché, per almeno un contingente, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione relative al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, nell'ambito dei contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2016 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017. Riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina, con particolare riferimento ai numeri d'ordine indicati nell'allegato. Non introduce discipline generali ulteriori né prevede esclusioni, ma opera solo per le domande del periodo considerato e per i contingenti per i quali la domanda supera la disponibilità.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari di carni di pollame originarie dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2308 della Commissione è adottato per determinare la misura di ripartizione dei diritti di importazione quando le domande eccedono i quantitativi disponibili nell'ambito di un contingente tariffario agricolo. La Commissione richiama il quadro dell'OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, che ha aperto i contingenti annuali per le carni di pollame originarie dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 dicembre 2016 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017. L'intervento è limitato ai contingenti tariffari per carni di pollame originarie dell'Ucraina e opera sui numeri d'ordine indicati nell'allegato del regolamento.
Presupposto dell'intervento
Il considerando rileva che, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, i quantitativi domandati superano quelli disponibili. In tale situazione, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, così da ripartire proporzionalmente i diritti richiesti.
Dispositivo: coefficiente di attribuzione
L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 si applichi il coefficiente di attribuzione indicato in allegato. Nell'allegato, il coefficiente per il numero d'ordine 09.4273 è fissato all'8,891706%.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Contesto e base giuridica
La Commissione interviene in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli. La misura si inserisce nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, che ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
Attribuzione dei diritti di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Il coefficiente è fissato perché le domande superano i quantitativi disponibili per il contingente con numero d'ordine 09.4273.
Coefficiente indicato nell'allegato
L'allegato riporta il coefficiente di attribuzione per il numero d'ordine 09.4273 pari a 8,891706%. Per il numero d'ordine 09.4274 è indicato un trattino, a indicare l'assenza di coefficiente applicabile nel prospetto fornito.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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