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Sentenza

Sentenza n. 2670/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 436/2021 del 26 febbraio 2021, emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, Prima Sezione Civile, nei confronti del Comune di Casandrino in materia di restituzione dell’indebito oggettivo.

Giustizia amministrativa202504952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore che aveva condannato il Comune al pagamento di € 4.437,60 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di € 4.437,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha chiesto anche il riconoscimento di spese successive al titolo, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il TAR ha rilevato che il giudicato risultava certificato, che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e che il Comune non aveva dimostrato l’adempimento, pur gravando su di esso il relativo onere probatorio. Quanto alle spese successive, la ricorrente aveva quantificato la richiesta in € 38,44; il Collegio ha distinto tra le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e agli atti accessori, riconoscibili, e le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, non riconoscibili nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, pagando € 4.437,60 oltre agli interessi legali decorrenti dal 13 luglio 2018, data di notificazione dell’atto di citazione, fino all’effettivo soddisfo. Ha riconosciuto, nei limiti indicati in motivazione, le spese successive al titolo funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre ha escluso quelle relative a precetti o ad autonome procedure esecutive civili. Su richiesta della ricorrente, ha applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La penalità opera fino all’effettivo pagamento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato al Comune per adempiere, spettando alla parte attivarsi successivamente per l’insediamento del commissario. Il TAR ha nominato sin d’ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza; il compenso commissariale è stato posto a carico del Comune e liquidato in € 1.000,00. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, inclusa la possibilità di fissare una penalità di mora e di nominare un commissario ad acta.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e, su richiesta di parte, imporre un’astreinte per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"

    La penalità di mora ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, ed è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    "Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali."

    Nei giudizi di ottemperanza pecuniaria l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e, se parametrata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive restano collegate all’esecuzione forzata civile e non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, essendo frutto della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni e l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo; l’onere di provare l’adempimento grava sull’amministrazione debitrice.
  • In presenza di una condanna pecuniaria definitiva a carico di una pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale e degli interessi maturati secondo il titolo, fissando un termine per l’adempimento e disponendo, in caso di ulteriore inerzia, la sostituzione mediante commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, distinta dalla funzione compensativa degli interessi.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, un’astreinte parametrata agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e all’introduzione dell’ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivano dalla scelta di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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