Cassazione Penale, Ordinanza n. 05433/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso è stato proposto personalmente contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 2 ottobre 2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso era successivo al 3 agosto 2017 e non risultava sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato il difetto di valida sottoscrizione del ricorso per cassazione proposto dall'imputato/condannato, che ne determina l'inammissibilità. Conseguentemente ha applicato la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano, perché dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 il ricorso dell'imputato o condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione quando il ricorso è successivo al 3 agosto 2017.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando il vizio emerge direttamente dagli atti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano ravvisabili profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della sottoscrizione qualificata del ricorso attiene all'ammissibilità dell'impugnazione e la sua mancanza è rilevabile de plano quando emerge dagli atti.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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