Cassazione Penale, Sentenza n. 10775/2025 del 18/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in Cassazione la sentenza di appello del 03/05/2024 (conferma/parziale riforma della sentenza di primo grado) lamentando in via principale che la condanna si fosse fondata essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Leonardo Messina e Ciro Vara: si denunciava la mancata convergenza, contraddittorietà, progressione accusatoria e circolarità delle loro propalazioni, la carenza di riscontri estrinseci idonei a corroborarle e, specificamente per Madonia, l'omessa valutazione di altre dichiarazioni (es. Salvatore Ferraro); per Terminio si contestava il mancato esame del rancore del collaboratore Messina e l'esito del processo "Gammino"; per Palermo si chiedeva il riesame delle contraddizioni e del mancato riconoscimento della continuazione con altro delitto (Rizzuto); per Greco si aggiungeva, oltre ai profili di attendibilità, la questione della prescrizione in ragione dell'esclusione delle aggravanti e del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente le posizioni. Ha rigettato i ricorsi di Giuseppe Madonia e di Cataldo Terminio ritenendo congrua e sufficientemente motivata la valutazione congiunta (ma frazionabile) delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e avendo riscontri estrinseci nel compendio probatorio: per essi sono confermate le condanne (ergastolo per Madonia e Terminio) e intimati gli oneri di spese processuali e rifusione spese delle parti civili. Ha invece accolto i ricorsi di Angelo Palermo e Angelo Bruno Greco sul punto della prescrizione: avendo la Corte d'appello escluso le aggravanti originarie (tra cui la premeditazione) per questi due imputati, il reato contestato opera sotto la disciplina previgente dell'art. 157 c.p. e risultava ormai prescritto; la Cassazione ha annullato senza rinvio le statuizioni di condanna nei loro confronti per intervenuta prescrizione. Conseguentemente sono state disposte le relative statuizioni di annullamento senza rinvio e liquidate alcune spese a carico dei ricorrenti rigettati.
Norme richiamate
Codice penale, art. 575 (omicidio)
Delitto centrale contestato: l'omicidio di Giuseppe Failla è stato ritenuto commesso e inquadrato nella fattispecie di omicidio con concorso di più persone
Codice penale, art. 577, primo comma, n. 3 (aggravante della premeditazione)
L'esclusione o l'esistenza di questa aggravante influisce sulla tipizzazione e, soprattutto, sul carattere di imprescrittibilità (se il delitto resta astrattamente punibile con l'ergastolo)
Codice penale, art. 61, primo comma, n.1 (circostanze aggravanti)
Circostanze aggravanti originariamente contestate e poi parzialmente escluse in appello, con effetto sul trattamento sanzionatorio
Codice penale, art. 112, primo comma, n.1 (concorso morale e materiale)
Norma usata per inquadrare il concorso di più persone nel reato
Codice penale, art. 110 (concorso di persone nel reato)
Richiamato per la responsabilità concorrente degli imputati
Codice penale, art. 157 (prescrizione) nella formulazione previgente alla legge n. 251/2005
Applicata per valutare i termini prescrizionali ai fatti del 9/10/1988: per reati con pena detentiva non inferiore a 24 anni il termine prescrizionale era di 20 anni (salvo interruzioni). La Corte ha applicato la disciplina più favorevole ai ricorrenti Palermo e Greco e ha ritenuto il reato prescritto
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifica art. 157 c.p.)
Riferita per stabilire che, dopo la riforma, alcuni reati erano divenuti imprescrittibili (se punibili con ergastolo), ma per i fatti anteriori la disciplina più favorevole dev'essere applicata; qui l'esclusione delle aggravanti ha comportato l'applicazione della previgente disciplina della prescrizione
Codice di procedura penale, art. 192, comma 3 (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia)
Richiama il criterio di valutazione della chiamata in correità/reità: il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva e motivare il convincimento; sono richiesti riscontri estrinseci ma la loro natura è libera
Codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Richiamato nelle censure relative alla motivazione della sentenza di appello (prescrizione di corrette modalità motivazionali), ma la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 20804/2012, Aquilina e altri precedenti citati)
"la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente"
Principio ermeneutico applicato: la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori dev'essere unitaria e può prevedere frazionabilità delle propalazioni; i riscontri estrinseci possono essere anche di natura indiziaria o provenire da altre dichiarazioni
Massime di principio
- Valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: il giudice deve operare un vaglio unitario di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; le singole parti del racconto possono essere frazionate e valutate indipendentemente se corredate da riscontri 'aliunde'
- Riscontri estrinseci: non esiste una tipologia predeterminata di riscontri; possono essere prove dirette, indiziarie o altre dichiarazioni (anche di altri collaboratori) purché estranee alla specifica propalazione da riscontrare
- Effetto delle aggravanti sulla prescrizione: se in sede di appello vengono escluse aggravanti che avrebbero reso il reato astrattamente punibile con l'ergastolo, per fatti commessi prima della riforma va applicata la disciplina prescrizionale più favorevole (previgente), con possibile estinzione per prescrizione
- Calcolo della prescrizione: occorre verificare la normativa applicabile al tempo del fatto, ogni atto interruttivo e le date processuali; atti successivi alla maturazione della prescrizione non la fanno retroattivamente valere
- Strategia difensiva utile: contestare sistematicamente la mancanza di riscontri esterni, la progressione accusatoria e la possibile parzialità/ostilità del collaboratore; documentare incongruenze temporali o di contesto e richiedere che il giudice motivi analiticamente la frazionabilità e i riscontri
- Esiti parziali: in procedimenti con più imputati, esiti differenti sono possibili (alcuni annullati per prescrizione, altri confermati); la Cassazione distingue tra valutazioni di attendibilità e questioni di diritto (es. prescrizione) e decide separatamente le posizioni
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