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Circolare

Circolare numero 154 del 08-08-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015, che estende ai lavoratori già destinatari del comma 117 della legge n. 190/2014 il beneficio pensionistico anche se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono transitati in una gestione previdenziale diversa dall’INPS. Vengono richiamati i criteri già fissati dalla circolare n. 80/2015 e precisati destinatari, misura del beneficio, modalità di liquidazione pro quota tra le gestioni e periodo di decorrenza della pensione, limitato al biennio 2017-2018.

Applicazione della legge di stabilità 2016 ai lavoratori transitati in gestioni pensionistiche diverse dall’INPS

Applicazione del comma 275 della legge di stabilità 2016 ai lavoratori transitati in gestioni diverse dall’INPS

La circolare disciplina l’estensione del beneficio pensionistico previsto per i lavoratori di cui all’art. 1, comma 117, della legge n. 190/2014 anche ai soggetti che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siano confluiti in una gestione previdenziale diversa dall’INPS. Il chiarimento si colloca nel quadro della legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 275, legge n. 208/2015) e recepisce le precisazioni ministeriali del 12 luglio 2016, rinviando per il resto alla circolare n. 80/2015, ove compatibile.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama anzitutto il comma 117 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 208/2015, che ha esteso agli ex lavoratori delle imprese di scoibentazione e bonifica, ricorrendone i presupposti, la possibilità di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della normativa previgente al decreto-legge n. 201/2011. Restano rilevanti i requisiti legati alla cessazione del rapporto per chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa, alla presenza di un sito interessato da piano di bonifica dell’ente territoriale e alla sussistenza di una patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi della legge n. 257/1992.

Viene inoltre richiamato il comma 115 della legge n. 190/2014, anch’esso modificato nel tempo, che disciplina gli assicurati INPS e INAIL dipendenti da aziende che abbiano collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, con accertamento giudiziale definitivo dell’esposizione all’amianto per oltre dieci anni e oltre i limiti di legge. Per tali soggetti, la domanda all’INPS va presentata entro il 31 dicembre 2016 e le prestazioni non possono decorrere prima del 1° gennaio 2015; la circolare cita, a tale proposito, le precedenti istruzioni applicative già emanate.

Soggetti destinatari

La platea interessata dalla circolare comprende i lavoratori indicati dal comma 117 della legge n. 190/2014 che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS, siano essi gestioni esclusive, esonerative o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. L’elemento caratterizzante è quindi il passaggio a una gestione diversa dall’INPS, circostanza che, secondo il comma 275 della legge n. 208/2015, non impedisce l’accesso al beneficio.

Per rientrare nella disciplina, i soggetti devono inoltre:

  • poter far valere complessivamente almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, pari a 1.560 settimane, nell’AGO e nelle forme pensionistiche interessate;
  • essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, tenuto conto della maggiorazione prevista, consentano la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018 secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201/2011;
  • non avere maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico ai sensi del comma 117 nel corso degli anni 2015 e 2016.

Natura e misura del beneficio

Il beneficio consiste nella maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva complessiva, fino a un massimo di 5 anni. Tale maggiorazione si applica ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla disciplina in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011, con effetto sulla decorrenza della prestazione nel biennio 2017-2018.

La circolare specifica che la maggiorazione è pari al periodo necessario per conseguire il diritto alla pensione di anzianità una volta perfezionato il primo dei requisiti indicati nella circolare n. 80/2015, secondo i criteri ivi richiamati. La maggiorazione rileva sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della quota retributiva della pensione di anzianità.

Liquidazione pro quota e ripartizione dell’onere

Il trattamento pensionistico deve essere liquidato pro quota dalle gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, in relazione ai periodi di iscrizione maturati, applicando le regole di calcolo previste dal rispettivo ordinamento. Ai fini della determinazione del sistema di calcolo della quota, ogni gestione deve verificare l’anzianità contributiva maturata presso di essa al 31 dicembre 1995.

La ripartizione dell’onere conseguente alla maggiorazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra:

  • l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore nella singola gestione;
  • l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.

Decorrenza della prestazione

La decorrenza della pensione di anzianità, calcolata secondo la normativa vigente nella gestione di ultima iscrizione prima del decreto-legge n. 201/2011, deve collocarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. La circolare, quindi, circoscrive temporalmente l’accesso al beneficio e conferma che non rientrano nella disciplina i trattamenti già decorso nei due anni precedenti.

Punti principali

Norma di riferimento e finalità

La circolare attua l’art. 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che estende l’applicazione delle disposizioni del comma 117 della legge n. 190/2014 ai lavoratori che, dopo la cessazione del rapporto, siano transitati in una gestione previdenziale diversa dall’INPS, derogando al comma 115 della stessa legge. L’intervento tiene conto della nota del Ministero del lavoro del 12 luglio 2016 e rinvia, per quanto non disciplinato, alla circolare n. 80/2015, ove compatibile.

Destinatari della disciplina

Sono interessati i lavoratori di cui al comma 117 della legge n. 190/2014 che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, siano passati a forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS, anche se esclusive, esonerative o sostitutive dell’AGO. Devono inoltre far valere complessivamente almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, possedere i requisiti anagrafici e contributivi che, grazie al beneficio, consentano la decorrenza della pensione negli anni 2017 e 2018 e non avere maturato il diritto alla decorrenza nel 2015 o 2016.

Beneficio riconosciuto

Ai soggetti interessati si applica la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva complessiva fino a un massimo di 5 anni, utile al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità secondo la disciplina previgente al decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione è pari al periodo necessario per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità una volta perfezionato il primo dei requisiti richiamati dalla circolare n. 80/2015 ed è utile sia ai fini del diritto sia per la misura della quota retributiva.

Modalità di liquidazione tra gestioni

La pensione viene liquidata pro quota da ciascuna gestione interessata, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e secondo le regole di calcolo proprie di ciascun ordinamento. Per stabilire il sistema di calcolo della quota, ciascuna gestione deve accertare l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 presso di sé. L’onere della maggiorazione è ripartito tra le gestioni in proporzione al rapporto tra l’anzianità utile posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità utile complessiva maturata nelle diverse gestioni.

Decorrenza della pensione

La decorrenza del trattamento di anzianità, nella gestione di ultima iscrizione e secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201/2011, deve collocarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

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