Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20455/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP di Catanzaro. L'imputazione riguarda il coinvolgimento in una vasta attività criminosa di traffico e commercializzazione illecita di prodotti petroliferi (operazione "Dedalo") con reati fiscali e societari (uso di fatture per operazioni inesistenti, interposizione di società cartiere, false D.A.S.), reati di riciclaggio, intestazione fittizia e l'aggravante di aver agevolato i clan Moccia e dei Casalesi. Il ricorrente ha contestato, in sei motivi, la carenza e la apparente illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria e la compartecipazione, la qualificazione giuridica dei fatti (art. 416, 416-bis 1, concorso, ecc.), l'applicazione di norme tributarie (d.lgs. n. 504/1995), la sovrapposizione con procedimenti pendenti e la necessità della custodia cautelare e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in parte generici, in parte manifestamente infondati, e ha confermato la valutazione di gravità indiziaria e le esigenze cautelari svolte dal giudice di merito, inclusa l'affermazione circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, disponendo il seguito procedurale previsto.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; citato per spiegare il ruolo del Tribunale del riesame.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    Aggravante per delitti commessi per agevolare organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che gli elementi acquisiti e le ordinanze richiamate giustificassero il richiamo all'aggravante.

  • art. 416, cod. pen.

    Fattispecie di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari descrivessero una partecipazione organizzata e un programma criminoso sufficientemente delineato per il giudizio cautelare.

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Criterio della gravità indiziaria nel procedimento cautelare; la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi.

  • art. 49 e art. 40, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 504/1995

    Norme tributarie relative ad accise e responsabilità; richiamate nel contesto delle contestazioni fiscali e dellice relative all'evasione di accise sul carburante.

  • art. 110 e art. 512-bis, cod. pen.

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e norme a presidio di condotte di contrabbando/illeciti connessi; considerate come reati rilevanti ai fini della gravità indiziaria.

  • artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1, cod. pen.

    Delitti connessi al riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio; utilizzati per descrivere le condotte economiche illecite contestate.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola i contenuti della motivazione dell'atto che dispone la custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa autonoma valutazione tale da invalidare il provvedimento.

  • artt. 12 lett. c), 16 comma 1 e 21, cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione a presunte sovrapposizioni con altri procedimenti e competenze; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni non dettagliatamente confrontate con la motivazione del giudice.

  • artt. 274 e 275, cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari e sul tipo di misura; la Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione e l'insufficienza di misure meno afflittive.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento.

Massime di principio

  • Le censure generiche e non specificamente confrontate con l'intero compendio indiziario sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione: occorre dettagliare punto per punto la motivazione del giudice di merito.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo travisamento manifesta e decisivo della prova.
  • Per contestare la sussistenza della aggravante mafiosa bisogna confrontarsi puntualmente con gli elementi indiziari e con le ordinanze richiamate: semplici letture alternative non sono sufficienti se non ribaltano logicamente le valutazioni del giudice.
  • La necessità della custodia cautelare va dimostrata con argomentazioni concrete sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, pericolo di fuga); la sola proposta di misure meno afflittive è insufficiente se non si confuta specificamente la gravità dei fatti.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale non ottiene automaticamente l'annullamento della misura se l'ordinanza impugnata mostra una specificazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; in tal caso gli atti vanno trasmessi al giudice competente ma la misura resta valida.
  • Chi impugna in Cassazione deve evitare ricostruzioni alternative non supportate da chiari errori di fatto o di diritto nel provvedimento impugnato; la Corte privilegia la valutazione sistematica e motivata del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.