Sentenza n. 505/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino il -OMISSIS-, notificato il 06.10.2025, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del titolo di soggiorno per minore età n. -OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS-, nel permesso di soggiorno per accesso al lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 1, D.lgs. 286/1998, presentata il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, il 24 febbraio 2026, il Questore di Torino ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato. Secondo il giudice, tale revoca ha determinato il superamento della situazione controversa, dovendo il procedimento amministrativo essere ripreso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per accesso al lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che aveva rigettato l'istanza di conversione del titolo di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per accesso al lavoro ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito a seguito dell'intervento dell'amministrazione in autotutela.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per accesso al lavoro.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore e degli altri soggetti tutelati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione revoca in autotutela il provvedimento impugnato e il procedimento deve essere ripreso, il ricorso contro l'atto revocato diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione giudiziale sull'originario provvedimento.
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso nel merito: comporta la definizione del giudizio per improcedibilità, salvo che residuino specifiche utilità o domande ancora attuali.
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