Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36625/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a mesi sei di arresto per il reato contestato. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe escluso la punibilità per particolare tenuità del fatto e non avrebbe motivato correttamente il diniego delle attenuanti generiche, basandosi soltanto sui precedenti penali. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non specifiche, perché riproducevano questioni già esaminate e respinte in appello senza un confronto critico con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse non illogica né contraddittoria, avendo escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della pluralità delle violazioni del divieto e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, e avendo negato le attenuanti generiche per la mancanza di elementi favorevoli, valorizzando la spiccata capacità a delinquere desunta dalle precedenti condanne. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 14/2017

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavarne oltre questo dato.

  • art. 21-ter, comma 1, lett. b), legge n. 132/2018

    Norma di modifica richiamata come fonte dell'assetto applicato al reato contestato.

  • art. 133 cod. pen.

    È indicato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato implicitamente nel riferimento al diniego delle attenuanti generiche, negato per assenza di elementi favorevoli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre, in modo generico e privo di specificità, i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non censura specificamente la motivazione di merito che abbia escluso la causa di non punibilità valorizzando la pluralità delle violazioni e la personalità dell'imputato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami l'assenza di elementi positivi e valorizzi, ai sensi dell'art. 133 c.p., precedenti penali e capacità a delinquere dell'imputato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.