Cassazione Civile, Ordinanza n. 28025/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto una vettura che la società concedente si era impegnata ad acquistare da un terzo fornitore per poi concederla in godimento all'utilizzatore. Dopo la sottoscrizione di un verbale di consegna e l'inizio del pagamento dei canoni, l'utilizzatore sospendeva i versamenti sostenendo di non aver mai ricevuto il veicolo. La concedente reagiva dichiarando la risoluzione espressa e otteneva decreto ingiuntivo per i canoni residui; il debitore proponeva opposizione deducendo, in sintesi, che il contratto fosse nullo per difetto di causa o oggetto oppure risolto per impossibilità sopravvenuta, poiché la vettura non era stata consegnata. In primo e secondo grado veniva accertato che la concedente era consapevole della mancata consegna e che, in ragione del collegamento tra finanziamento/leasing e vendita del bene, l’inadempimento del fornitore comportava impossibilità sopravvenuta della prestazione del concedente. Con il ricorso per cassazione la società di leasing articolava nove motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per erronea valutazione della prova testimoniale; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo ai rapporti tra utilizzatore e fornitore; 4) violazione degli artt. 1218, 1256, 1375 e 1462/1463 c.c. per mancato rilievo dell’obbligo dell’utilizzatore di avvisare la concedente e per l’affidamento ingenerato; 5) violazione degli artt. 1463 e 1465 c.c. per avere la Corte applicato l’impossibilità sopravvenuta invece della regola sul perimento della cosa; 6) violazione dell’art. 1414 c.c. per mancato riconoscimento di una simulazione del verbale di consegna; 7) violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. per non aver ritenuto provato un accordo fraudolento tra utilizzatore e fornitore ai danni della concedente; 8-9) domande conseguenziali sulla restituzione dei canoni e sulle spese, dipendenti dall’accoglimento dei motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non conteneva la contraddizione denunciata. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulle prove e sull’omesso esame, poiché miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha respinto il motivo sulla buona fede e sull’obbligo di avviso dell’inadempimento, osservando che l’accertamento di fatto della consapevolezza della concedente escludeva ogni affidamento tutelabile. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1463 c.c. e non dell’art. 1465 c.c., perché la fattispecie non riguardava il perimento della cosa ma l’inadempimento del fornitore e la conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla simulazione perché la questione era stata considerata nuova e quindi inammissibile già in appello, restando fuori dalla ratio decidendi. Ha infine ritenuto inammissibile anche la censura sull’illecito extracontrattuale, perché la Corte di merito aveva escluso, con motivazione adeguata, la prova di un accordo fraudolento. Gli ultimi motivi sono stati assorbiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, nei limiti di legge, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione contraddittoria è infondata quando la contraddizione denunciata non risulta effettivamente dal testo della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o non rispetta una specifica regola di valutazione; non quando si contesti soltanto il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è sindacabile solo nei rigorosi limiti ancora consentiti dalla norma; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'accertamento di fatto sulla conoscenza della mancata consegna e sulla correttezza della soluzione di impossibilità sopravvenuta.
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito fondato sull'impossibilità sopravvenuta per inadempimento del fornitore.
art. 1375 c.c.
Non può pretendersi che una parte abbia creato un affidamento su circostanze che risultavano già note all'altra; la buona fede non giustifica il pagamento o l'affidamento quando la mancata consegna è conosciuta dal concedente.
art. 1463 c.c.
L'inadempimento del fornitore nella consegna del bene in leasing può integrare una sopravvenuta impossibilità della prestazione del concedente, rendendo privo di causa il pagamento eseguito al fornitore in presenza della sua conoscenza dell'inadempimento.
art. 1465 c.c.
La regola del perimento della cosa non si applica quando la vicenda non riguarda la perdita fortuita del bene, ma l'inadempimento del contratto collegato e la mancata consegna.
art. 1414 c.c.
La doglianza sulla simulazione è inammissibile se la questione è nuova e non è stata ritualmente dedotta nel merito.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la prova di un accordo fraudolento o di un illecito dannoso; in mancanza di prova, la censura non può essere accolta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing collegato alla vendita del bene, la mancata consegna del bene da parte del fornitore, quando conosciuta dalla concedente, può determinare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e impedire la pretesa dei canoni residui.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'applicazione di un criterio legale di valutazione della prova diverso dal prudente apprezzamento; se si contesta soltanto il peso attribuito alle prove, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se le prove richiamate dalla parte sono state valutate diversamente.
- La buona fede e correttezza non possono essere invocate per fondare un affidamento incolpevole su circostanze già note alla parte che invoca la tutela.
- La disciplina del perimento della cosa non si estende automaticamente alle ipotesi di mancata consegna o di inadempimento del contratto collegato: occorre distinguere tra perdita fortuita del bene e impossibilità derivante dall'inadempimento del terzo fornitore.
- La responsabilità extracontrattuale richiede una prova specifica dell'illecito e del collegamento causale; mere inferenze o rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti non bastano se il giudice di merito esclude, con motivazione congrua, la prova dell'accordo fraudolento.
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