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Ordinanza

Ordinanza n. 437/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto Prot.-OMISSIS- P.A.S. del 29/09/2025, a firma del Questore di Viterbo notificato in data 06/10/2025, con il quale veniva disposta la revoca del porto d‘armi uso caccia di cui il medesimo era titolare; - degli atti comunque connessi, consequenziali e presupposti

Giustizia amministrativa202515852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Viterbo di revoca del porto d’armi uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Viterbo del 29 settembre 2025, notificato il 6 ottobre 2025, con cui è stato revocato il porto d’armi uso caccia, nonché gli atti connessi, consequenziali e presupposti. Il TAR, nella fase cautelare e a un sommario esame, ha rilevato che non sembrerebbero sussistere i presupposti per concedere la misura richiesta, anche perché il ricorrente non avrebbe impugnato il decreto prefettizio del 26 settembre 2025 con cui erano state ritirate le armi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La valutazione è stata compiuta ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela degli interessi fatti valere dall’amministrazione mediante il provvedimento impugnato. Ha inoltre valorizzato la mancata impugnazione, apparentemente, del distinto decreto prefettizio di ritiro delle armi del 26 settembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR li ha ritenuti insussistenti anche in ragione della prevalenza degli interessi pubblici e della mancata impugnazione del decreto prefettizio di ritiro delle armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalgono le esigenze di tutela rappresentate dall’amministrazione attraverso l’atto impugnato.
  • La mancata impugnazione di un distinto provvedimento presupposto, quale il ritiro delle armi, può incidere negativamente sulla domanda cautelare diretta contro il provvedimento consequenziale di revoca del porto d’armi, quando il primo atto conserva autonoma rilevanza rispetto agli effetti contestati.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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