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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2021 del 27/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona che aveva prestato attività all'interno di una comunità associativa, chiedendo che fosse accertata la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto intercorso per un lungo arco temporale, con conseguente condanna al pagamento di crediti retributivi e del trattamento di fine rapporto. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata, escludendo la subordinazione e qualificando la prestazione come attività volontaria nell'ambito di un rapporto associativo. In un primo giudizio di cassazione la sentenza d'appello era stata cassata con enunciazione del principio secondo cui l'attività oggettivamente configurabile come subordinata si presume onerosa, con particolare forza probatoria quando resa in favore di un'organizzazione di tendenza e quando vi siano erogazioni periodiche di denaro o utilità, gravando su chi contesta la retribuzione la prova di una causa solvendi diversa. Nel giudizio rescissorio la Corte d'appello, applicando tale principio, ha ritenuto provata la natura retributiva delle somme corrisposte in monete interne spendibili nella comunità, perché versate mensilmente e con importo orario fisso, e ha valorizzato anche l'inserimento stabile e ultraventennale della lavoratrice nell'organizzazione, nonché un potere di controllo e un apparato sanzionatorio desumibile dalla costituzione comunitaria. L'associazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla non riconducibilità del lavoro dell'associato al paradigma dell'art. 2094 c.c., e, dall'altro, violazione dell'art. 2094 c.c. per avere i giudici di merito ricondotto le attività svolte a un rapporto di lavoro subordinato nonostante l'esistenza di un rapporto associativo coerente con le finalità della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente veicolate come violazioni di legge processuale e sostanziale, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che i motivi non individuavano il fatto storico decisivo e omesso nei rigorosi termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. La decisione rescissoria della Corte d'appello è stata ritenuta conforme al principio di diritto già enunciato in sede rescindente, avendo essa correttamente valorizzato gli indici della subordinazione e la presunzione di onerosità della prestazione, in mancanza di prova contraria sulla diversa causa delle dazioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle intimate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta, nella sostanza, una critica alla valutazione di merito e non un vero vizio processuale autonomamente scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 2094 c.c.

    Il parametro della subordinazione è stato richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito lo avessero applicato correttamente ai fatti accertati.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato per dedurre violazione di legge sostanziale, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, secondo il paradigma restrittivo del vizio di motivazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché ciò integra un terzo grado di merito non previsto dall'ordinamento.
  • La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non esaminato dal giudice di merito; la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio è inammissibile.
  • Quando una prestazione svolta in favore di un'organizzazione può oggettivamente ricondursi al lavoro subordinato, le corresponsioni periodiche di denaro o utilità assumono valenza retributiva salvo prova, gravante su chi contesta l'onerosità, di una diversa causa delle dazioni.
  • Ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, assumono rilievo indici fattuali quali l'inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione, la periodicità del compenso e la presenza di un potere di controllo o di un apparato sanzionatorio.
  • Se il giudice del rinvio si conforma al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e fonda la decisione su un apprezzamento coerente degli indici di subordinazione e dell'onerosità della prestazione, il ricorso che miri a rimettere in discussione tale accertamento è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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