Sentenza n. 916/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS- del 15 settembre 2022, con cui il Prefetto ha revocato le misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Brescia aveva revocato le misure di accoglienza, deducendo la violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 14, comma 4, e 23, comma 3, del d.lgs. 142/2015. In particolare, ha contestato i criteri utilizzati per valutare l'insufficienza dei mezzi di sostentamento e la propria condizione personale di vulnerabilità. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità e incompletezza della motivazione, sostenendo che il provvedimento non avrebbe considerato adeguatamente la tubercolosi farmaco-resistente, il trattamento sanitario in corso e le prescrizioni dei medici curanti dell'Ospedale Civile di Brescia. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che dagli accertamenti presso la banca dati INPS risultava un reddito del ricorrente pari a 9.714 euro, superiore al limite di 6.085,43 euro previsto per beneficiare delle misure. Il ricorrente ha replicato che il rapporto di lavoro era cessato il 19 febbraio 2022 e che l'indennità di disoccupazione non gli veniva più corrisposta da alcuni mesi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittima la revoca sulla base dell'accertamento secondo cui il ricorrente aveva maturato nell'anno un reddito di 9.714 euro, superiore alla soglia di 6.085,43 euro, e ha considerato non decisivo il fatto che il rapporto di lavoro fosse cessato e che l'indennità di disoccupazione fosse terminata. Quanto alla vulnerabilità sanitaria, il Collegio ha rilevato che lo stato di salute non impediva al ricorrente di svolgere attività lavorativa, come dimostrato anche dal recente passato, e che la revoca non incideva sulla possibilità di fruire delle cure del Servizio sanitario nazionale, essendo il ricorrente titolare di una tessera sanitaria valida. Il TAR ha inoltre valorizzato il sopravvenuto riconoscimento della protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale il 22 novembre 2022, non impugnato, rilevando che tale riconoscimento comportava la perdita del beneficio delle misure di prima accoglienza ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 142/2015. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza. Il giudice ha infine osservato che gli atti impugnati risultavano comunque superati dai successivi provvedimenti amministrativi. Il gratuito patrocinio è stato confermato definitivamente, con liquidazione da effettuarsi su successiva istanza; le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 20, paragrafi 4 e 5, direttiva 2013/33/UE
La disciplina europea è stata invocata dal ricorrente con riguardo ai presupposti e alle modalità di revoca o limitazione delle condizioni materiali di accoglienza, nonché alla necessità di considerare la situazione individuale del richiedente.
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
Il riconoscimento della protezione sussidiaria comporta, secondo il giudice, la perdita del beneficio delle misure di prima accoglienza.
art. 23, comma 3, d.lgs. 142/2015
La disposizione è stata invocata in relazione ai criteri di valutazione della condizione personale e della vulnerabilità del beneficiario delle misure di accoglienza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza può essere ritenuta legittima quando dagli accertamenti amministrativi risulti che il richiedente abbia maturato un reddito superiore alla soglia prevista per l'accesso al beneficio, anche se il rapporto di lavoro sia successivamente cessato e l'indennità di disoccupazione non sia più corrisposta, ove il giudice valorizzi il reddito maturato nell'anno di riferimento.
- La condizione di vulnerabilità sanitaria non impedisce automaticamente la revoca delle misure di accoglienza quando risulti che lo stato di salute non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e la revoca non incide sulla continuità delle cure garantite dal Servizio sanitario nazionale.
- Il riconoscimento sopravvenuto della protezione sussidiaria determina la perdita del beneficio delle misure di prima accoglienza ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 142/2015.
- La sopravvenienza di successivi provvedimenti amministrativi può rendere gli atti originariamente impugnati superati, costituendo un ulteriore elemento a sostegno del rigetto della domanda di annullamento quando non residui una concreta ragione di fondatezza della pretesa.
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