Cassazione Civile, Ordinanza n. 17685/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina dall’acquisto, in data 24 dicembre 2015, di un notebook da parte di una consumatrice. Entro sei mesi dall’acquisto il bene avrebbe manifestato un difetto di conformità, descritto come impossibilità di accensione dello schermo. La consumatrice chiese la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento dei danni, lamentando anche una violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte del venditore. Il giudice di primo grado rigettò la domanda; il Tribunale, in appello, confermò il rigetto ritenendo applicabile la disciplina del codice del consumo e osservando che la consumatrice aveva ostacolato la verifica tecnica rifiutando la consegna del bene al centro di assistenza, che il termine di 20-60 giorni per la verifica/riparazione non era irragionevole e che non vi era un obbligo informativo del venditore circa la necessità di ricorrere a un centro assistenza specializzato. Nel ricorso per cassazione la parte acquirente dedusse: omessa pronuncia su specifici motivi di appello, inclusa la doglianza sull’abusività/vessatorietà della richiesta di invio al CAT del produttore e sulla pretesa adesione a clausole non conosciute; violazione delle norme su prova e correttezza, sostenendo di non avere tenuto una condotta ostruzionistica; erronea applicazione delle regole sull’onere della prova, per avere il giudice ritenuto provato il malfunzionamento solo perché era stato rifiutato l’invio al CAT; infine, violazione della disciplina del codice del consumo e dell’art. 1454 c.c. per la ritenuta congruità dei termini imposti, nonostante la natura del bene e l’uso professionale del notebook.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per cassazione per tardivo/mancato deposito nei termini del ricorso stesso. La Corte ha verificato che il plico era stato inviato il 12 marzo 2021 e ha ritenuto che l’ultimo giorno utile per il deposito fosse l’8 dicembre 2021, con conseguente superamento del termine perentorio. Ha precisato che l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione comporta improcedibilità rilevabile anche d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente, poiché la regola dell’art. 156 c.p.c. riguarda le nullità formali e non la violazione di termini perentori. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro dell’omessa pronuncia dedotta nel primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare errori in procedendo e omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l’omessa considerazione di circostanze di fatto pacifiche.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
art. 1175 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto.
art. 1375 c.c.
Richiamato in relazione ai doveri di buona fede nell’esecuzione del rapporto.
art. 132, comma 3, cod. consumo
Richiamato nei motivi di ricorso, ma non applicato nel merito per l’improcedibilità.
art. 130 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato dal giudice di merito come disciplina applicabile alla non conformità del bene.
art. 21 cod. consumo
Il Tribunale ha escluso che comprenda l’obbligo di informare sulla necessità di ricorrere a un centro assistenza specializzato in caso di vizi del bene.
art. 33, comma 2, lett. p) cod. consumo
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’abusività/vessatorietà della clausola o prassi di invio al CAT.
art. 33, comma 2, lett. s) cod. consumo
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’abusività/vessatorietà della clausola o prassi di invio al CAT.
art. 2, lett. c-bis) cod. consumo
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’estensione a clausole del documento di assistenza non conosciute prima del contratto.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di riparto della prova e presunzioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l’onere della prova sul difetto di conformità.
art. 1454 c.c.
Richiamato nel terzo e quarto motivo; la ricorrente lo invoca per contestare l’effetto dei termini imposti per la verifica del bene.
art. 130, comma 5, cod. consumo
Richiamato nel quarto motivo per censurare la valutazione di congruità dei termini assegnati per la verifica del bene.
art. 156 c.p.c.
La Corte afferma che la regola sul mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non la violazione di termini perentori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza processuale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato o tardivo deposito del ricorso entro il termine perentorio comporta improcedibilità rilevabile anche d’ufficio, non sanabile per il solo fatto che il resistente si sia costituito.
- La disciplina del mancato raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. non neutralizza la violazione di termini perentori previsti per il deposito del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice condanna la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
- Le censure di merito relative a omessa pronuncia, valutazione delle prove e corretta applicazione della disciplina consumeristica restano assorbite se il ricorso è improcedibile per ragioni processuali preliminari.
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