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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-296/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2022. — SU contro Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Procedura di rinnovo – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Rapporto informativo redatto in forma non definitiva – Responsabilità – Danno materiale – Perdita di un’opportunità – Danno morale – Competenza estesa al merito – Esecuzione di una sentenza del Tribunale. — Causa T-296/21

Giurisprudenza europea62021TJ0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato il mancato rinnovo del contratto di SU da parte dell’EIOPA perché fondato su un rapporto informativo 2019 mai divenuto definitivo per un’omissione procedurale interna dell’agenzia. Ha ritenuto che tale vizio abbia potuto incidere in modo decisivo sulla procedura di rinnovo, poiché la valutazione del 2019 era centrale nella decisione impugnata e nella raccomandazione del caposervizio. Ha quindi condannato l’EIOPA a risarcire SU per perdita di opportunità e danno morale, rispettivamente per EUR 10000 e EUR 5000.

Mancato rinnovo del contratto di un agente temporaneo EIOPA fondato su un rapporto informativo 2019 non definitivo e responsabilità risarcitoria per perdita di un’opportunità e danno morale

La questione giuridica

Se la decisione di non rinnovare il contratto di un agente temporaneo sia illegittima quando è adottata facendo essenzialmente leva su un rapporto informativo annuale non definitivo perché il valutatore d’appello non è intervenuto dopo il rifiuto motivato dell’agente; se tale illegittimità comporti anche il diritto al risarcimento del danno materiale per perdita di un’opportunità e del danno morale; e se, in sede di controllo giurisdizionale, la procedura interna di rinnovo contrattuale dell’agenzia vincoli l’amministrazione a prendere in considerazione i rapporti informativi definitivi.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, quando una procedura interna di rinnovo impone di prendere in considerazione i rapporti informativi del personale, una decisione di mancato rinnovo adottata sulla base di un rapporto informativo annuale non definitivo è illegittima se l’omessa definitiva conclusione del rapporto dipende da una carenza interna dell’amministrazione e tale irregolarità può aver inciso sul contenuto della decisione. In tal caso, l’annullamento dell’atto consente anche il risarcimento del danno: il danno materiale può essere liquidato come perdita reale e definitiva di un’opportunità concreta di rinnovo, da valutarsi ex aequo et bono quando non quantificabile con precisione, mentre il danno morale può essere riconosciuto se l’annullamento non ne ripara integralmente le conseguenze. Il rinnovo del contratto resta tuttavia una mera possibilità e non un diritto soggettivo automatico.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 15, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione della Commissione C(2013)8985 del 16 dicembre 2013
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Mancato rinnovo del contratto di agente temporaneo EIOPA fondato su rapporto informativo non definitivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da SU, agente temporaneo dell’EIOPA, contro la decisione del 15 luglio 2020 di non rinnovarle il contratto e contro la decisione dell’11 febbraio 2021 di rigetto del reclamo. La causa verte sulla rilevanza di un rapporto informativo annuale 2019 non perfezionato, sulla legittimità del mancato rinnovo e sulla domanda risarcitoria per danno materiale e morale.

Fatti e procedimento principale

SU era stata assunta dall’EIOPA nel 2015 come agente temporaneo AD 8 e il suo contratto era stato rinnovato nel 2018 fino al 15 gennaio 2021. Durante il 2019 aveva lavorato a tempo parziale e in telelavoro strutturale; il 16 gennaio 2020 aveva ricevuto il rapporto informativo annuale con valutazione complessiva "soddisfacente" e osservazioni sul potenziale, che aveva rifiutato formulando osservazioni il 21 gennaio 2020. Il direttore esecutivo, che era anche valutatore d’appello, non aveva reagito al rifiuto e alle osservazioni, sicché il rapporto non era stato perfezionato. Nel luglio 2020 il caposervizio aveva raccomandato di non rinnovare il contratto; il 15 luglio 2020 il direttore esecutivo aveva adottato la decisione di mancato rinnovo. Il reclamo amministrativo di SU era stato respinto l’11 febbraio 2021.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva sei motivi, ma il Tribunale ha ritenuto sufficiente esaminare il primo, relativo al mancato perfezionamento del rapporto informativo 2019 e all’illegittimità dell’uso di un rapporto non definitivo come base della decisione di rinnovo. Il punto centrale era se tale omissione procedurale interna potesse invalidare la decisione di mancato rinnovo e fondare la responsabilità risarcitoria dell’EIOPA.

Normativa e disciplina interna rilevante

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 43, primo comma, dello Statuto e l’articolo 15, paragrafo 2, del RAA, che impongono la redazione periodica dei rapporti informativi;
  • l’articolo 7 della decisione della Commissione C(2013)8985 del 16 dicembre 2013, applicata per analogia all’EIOPA, secondo cui il rifiuto motivato del rapporto apre la fase del valutatore d’appello e il rapporto diventa definitivo solo dopo la sua decisione;
  • la procedura di rinnovo di contratto dell’EIOPA del 14 agosto 2017, in particolare i punti 4, 6.5 e 6.9, che impongono di considerare i rapporti informativi precedenti nella valutazione del rinnovo.

Ragionamento del Tribunale sul rapporto informativo 2019

Il Tribunale chiarisce che il rapporto informativo non diventa definitivo per effetto di un silenzio del valutatore d’appello dopo il rifiuto dell’agente: la disciplina interna applicabile prevede una decisione espressa del valutatore d’appello quale condizione di definitività. Non può applicarsi, in via sostitutiva, il regime del silenzio-rifiuto di cui all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, perché la decisione del 16 dicembre 2013 contiene una regola specifica. Nel caso concreto, il direttore esecutivo ha ammesso di non essere mai stato informato del rifiuto del rapporto e che il rapporto 2019 non era mai stato perfezionato. Il Tribunale ha ritenuto che l’amministrazione non possa invocare un problema organizzativo interno per giustificare la mancata conclusione regolare del rapporto. Ne consegue che il rapporto 2019 era un documento non definitivo e non poteva essere utilizzato per valutare le prestazioni della ricorrente ai fini del rinnovo.

Illegittimità della decisione di mancato rinnovo

La procedura di rinnovo dell’EIOPA imponeva di considerare i rapporti informativi precedenti sia nella fase di raccomandazione del caposervizio sia in quella della decisione finale. Tuttavia, la decisione di mancato rinnovo si fondava sostanzialmente proprio sulla valutazione del 2019, ritenuta dall’EIOPA il periodo decisivo per la seconda proroga del contratto. Poiché quel rapporto non era definitivo, la valutazione delle prestazioni si era basata su un fascicolo incompleto. Il Tribunale ha ritenuto che tale irregolarità procedurale fosse idonea a incidere sul contenuto della decisione: non si poteva escludere che, se il rapporto fosse stato correttamente perfezionato e i commenti della ricorrente fossero stati presi in considerazione, il caposervizio e il direttore esecutivo avrebbero potuto formulare una raccomandazione o adottare una decisione diversa. Per questo ha accolto il primo motivo e annullato sia la decisione di mancato rinnovo sia quella di rigetto del reclamo.

Danno materiale: perdita di un’opportunità

Il Tribunale ricorda che un agente temporaneo non ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del contratto, che resta una possibilità subordinata all’interesse del servizio. Tuttavia, quando una decisione illegittima priva l’agente di una seria opportunità di ottenere il rinnovo, tale perdita è risarcibile. Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse diritto alla retribuzione fino a un ipotetico rinnovo automatico con effetto retroattivo: l’annullamento non implica reintegrazione automatica né rinnovo ipso iure. Ha però riconosciuto che la ricorrente aveva perso definitivamente una possibilità concreta e seria di ottenere il rinnovo del contratto alla scadenza del 16 gennaio 2021, tenuto conto della durata del servizio, dei rapporti positivi antecedenti, del carattere centrale del rapporto 2019 e dell’assenza di ostacoli di servizio esplicitamente indicati. Poiché la perdita non era quantificabile con precisione, il danno materiale è stato liquidato ex aequo et bono in EUR 10000, tenendo conto anche dell’indennità di disoccupazione percepita.

Danno morale

Quanto al danno morale, il Tribunale ha ritenuto che l’annullamento degli atti non fosse di per sé sufficiente a ristorare integralmente le conseguenze non patrimoniali, soprattutto perché la ricorrente era entrata in congedo per malattia dal giorno successivo alla decisione di mancato rinnovo e aveva prodotto un certificato medico attestante angoscia e depressione. Ha invece respinto le altre voci di danno morale prospettate: non ha ravvisato una negativa valutazione autonoma delle capacità della ricorrente tale da ledere dignità, reputazione o autostima oltre la normale valutazione professionale, e ha considerato prematura la domanda relativa all’incertezza pensionistica, poiché l’esecuzione della sentenza può ancora consentire un rinnovo del contratto. Il danno morale è stato quindi liquidato equitativamente in EUR 5000.

Dispositivo e rilievo pratico

Il Tribunale ha annullato la decisione di non rinnovo del 15 luglio 2020 e la decisione dell’11 febbraio 2021 di rigetto del reclamo, ha condannato l’EIOPA a corrispondere EUR 10000 per danno materiale ed EUR 5000 per danno morale, e l’ha condannata alle spese. La sentenza è rilevante perché ribadisce che le procedure interne di valutazione e rinnovo contrattuale, quando si auto-vincolano a criteri specifici, devono essere rispettate rigorosamente; inoltre conferma che il mancato perfezionamento di un rapporto informativo può inficiare la decisione di mancato rinnovo se quel rapporto è stato determinante nella valutazione del personale.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica ueagenti temporaneirinnovo del contratto di lavororesponsabilità extracontrattuale dell'unionedanno materiale e morale

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