Cassazione Civile, Ordinanza n. 14467/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da importazioni effettuate nel 2014-2015 di oggetti in porcellana, dichiarati come originari della Malesia sulla base di certificati di origine allegati alle bollette doganali. A seguito di una revisione dell’accertamento, fondata anche su una relazione OLAF, l’Ufficio doganale ha ritenuto che la merce avesse in realtà origine cinese e che i certificati fossero falsi, con conseguente recupero di dazi antidumping e irrogazione di sanzioni. La società ha impugnato l’avviso di rettifica e l’atto sanzionatorio; il ricorso per cassazione è stato affidato a quattro motivi: 1) difetto di motivazione dell’avviso e omessa/falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. 374/1990, per mancata allegazione della relazione OLAF e per insufficienza del quadro probatorio sull’origine cinese; 2) violazione dell’art. 94 DAC per mancata attivazione della procedura di verifica a posteriori dei certificati di origine con le autorità del Paese di esportazione; 3) violazione dell’art. 220 CDC, sostenendosi la sussistenza di un errore attivo dell’autorità doganale estera e della buona fede dell’importatore, che avrebbe effettuato verifiche preventive; 4) violazione di norme sulle sanzioni, in particolare art. 303 TULD, art. 6 e art. 12 d.lgs. 472/1997, per asserita insussistenza di colpevolezza, buonafede, causa di non punibilità e per mancata applicazione del cumulo giuridico/continuazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo, e accoglie il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte afferma che, quanto alla pretesa sanzionatoria, il giudice di merito non ha verificato in concreto se gli elementi addotti dalla società fossero idonei a dimostrare l’assenza di colpevolezza e l’uso della diligenza esigibile, limitandosi ad escludere in via apodittica la buona fede per la falsità della documentazione.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 374/1990
richiamato in relazione alla motivazione dell’avviso di rettifica doganale; la censura è dichiarata inammissibile perché non attinente al decisum della sentenza impugnata.
art. 94 DAC
la cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione non è necessaria quando l’Ufficio doganale dello Stato di importazione dispone di elementi sufficienti per dubitare dell’origine reale della merce e per fondare il recupero a posteriori.
art. 220 C.D.C.
l’esimente opera solo se sussistono cumulativamente errore imputabile all’autorità, non riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e osservanza delle disposizioni doganali; non basta la mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore.
art. 303 TULD
punisce anche la dichiarazione non veritiera sull’origine della merce; occorre la coscienza e volontà della condotta, mentre la colpevolezza si presume e l’importatore può vincere tale presunzione dimostrando l’incolpevolezza dell’errore con la normale diligenza.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non punibilità per assenza di colpevolezza; la Corte ritiene necessario un accertamento in concreto della diligenza e della buona fede.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
invocato per il cumulo giuridico e la continuazione; la Corte non decide nel merito di tale profilo, che resta assorbito/da riesaminare in rinvio nei limiti del motivo accolto.
art. 380-bis c.p.c.
la memoria depositata dalla ricorrente è dichiarata inammissibile per tardività.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure non attinenti al decisum sono inammissibili.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
utilizzati come parametri formali delle censure, ma la Corte distingue le doglianze di diritto dalle richieste di rivalutazione del fatto, non consentite in cassazione.
Massime di principio
- In materia doganale, la relazione OLAF e gli elementi istruttori a essa correlati possono costituire base probatoria sufficiente per contestare l’origine dichiarata della merce e per legittimare il recupero dei dazi, salvo prova contraria specifica dell’importatore.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di legittimità.
- La procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione non è un passaggio indefettibile in ogni caso: se l’autorità doganale dispone già di elementi idonei a escludere l’attendibilità dei certificati o a dubitare dell’origine, il recupero può essere fondato sulle risultanze investigative disponibili.
- L’esimente di cui all’art. 220 CDC richiede la prova cumulativa di un errore imputabile all’autorità, della sua non riconoscibilità nonostante diligenza ed esperienza dell’operatore e dell’osservanza delle regole doganali; non è sufficiente l’affidamento ingenerato da dichiarazioni inesatte dell’esportatore.
- Le sanzioni doganali per falsa dichiarazione sull’origine della merce richiedono sì la coscienza e volontà dell’atto, ma la colpevolezza dell’operatore si presume; spetta all’importatore dimostrare, in concreto, di avere usato la diligenza esigibile e di essere incorso in un errore incolpevole.
- Ai fini della responsabilità sanzionatoria non basta richiamare documentazione di provenienza terza o certificazioni formali: il giudice deve verificare se tali elementi fossero realmente idonei a integrare una condotta diligente dell’operatore commerciale.
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