Cassazione Penale, Sentenza n. 3766/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a un unico motivo per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: si lamenta la carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentata rapina pluriaggravata. Il ricorrente contesta in particolare: 1) una presunta violazione del divieto di ne bis in idem, perché per lo stesso fatto sarebbe pendente un altro procedimento relativo alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; 2) il mancato esame/rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale ai fini dell'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. n. 159/2011, lamentando che la motivazione sarebbe "standardizzata e stereotipata" e non avrebbe risposto alle censure sollevate in sede di riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo profilo (ne bis in idem) ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: non sussiste identità tra il fatto che integra l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgs. 159/2011 (commettere determinati delitti durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione o entro tre anni dalla cessazione) e il reato di cui all'art. 75 dello stesso decreto (violazione degli obblighi della sorveglianza speciale), per cui non opera il divieto di bis in idem; inoltre il ricorrente non ha contestato specificamente l'argomentazione del Tribunale. Sul secondo profilo (rivalutazione della pericolosità sociale) la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e inammissibile: ai sensi del comma 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159/2011 la verifica della persistenza della pericolosità è prevista solo se lo stato di detenzione si è protratto per almeno due anni; nel caso concreto non risulta che la detenzione del ricorrente abbia avuto tale durata e lo stesso non ha provato il contrario. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616, comma 1 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del riesame in sede di Tribunale; la decisione di merito (riesame) è stata confermata dal Tribunale di Reggio Calabria
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Richiamato come riferimento alle esigenze cautelari (in particolare la lett. c) per la custodia cautelare in carcere)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione: censura sulla motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico/infondato nei profili dedotti
art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Aggravante per chi commette delitti durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione o entro tre anni dalla cessazione; la Corte ha distinto questa fattispecie dal reato previsto dall'art. 75, escludendo il ne bis in idem
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto che si tratta di fatto diverso rispetto all'aggravante ex art. 71, e dunque non sussiste identità di fatto per il ne bis in idem
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011
"L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione."
La Corte ha interpretato il comma 2-ter nel senso che la verifica obbligatoria della persistenza della pericolosità sociale dopo la detenzione scatta solo se la detenzione si è protratta per almeno due anni; in mancanza di tale durata la rivalutazione non è prevista e la doglianza del ricorrente non può riuscire
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'applicazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa
Massime di principio
- Per una censura motivazionale in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è necessario indicare con specificità in che cosa consista la carenza o contraddittorietà: censure generiche o non provate sono inammissibili.
- Il divieto del ne bis in idem richiede identità di fatto e di tutela giuridica: l'aggravante che punisce il compimento di delitti durante o entro tre anni dalla misura di prevenzione (art. 71 d.lgs. 159/2011) non è automaticamente identica al reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art. 75), sicché non sempre sussiste bis in idem.
- La norma che impone la verifica della persistenza della pericolosità sociale (art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011) opera solo se la detenzione si è protratta per almeno due anni; in assenza di prova della durata della detenzione la richiesta di rivalutazione è destinata a fallire.
- In sede di ricorso è essenziale contestare e confutare specificamente le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; l'omissione di un confronto con ragioni giuridicamente corrette esposte dal giudice di merito indebolisce la censura.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende: attenzione alle conseguenze economiche nel valutare la proposizione del ricorso.
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