Cassazione Penale, Sentenza n. 36457/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (imponibili e IVA indicati) al fine di evadere imposte sui redditi e IVA. Il ricorrente ha dedotto: (1) nullità per inosservanza del termine a comparire di 40 giorni ex art. 601, comma 3, c.p.p., lamentando l'applicazione erronea dell'ultrattività della disciplina emergenziale rispetto all'art. 598-bis c.p.p.; (2) prescrizione del reato, assumendo che il momento consumativo coincida con l'emissione dell'ultima fattura (31/10/2013) e che il termine decennale si sia estinto il 31/10/2023; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, richiamando la consulenza di parte e documentazione (pagamenti e documenti di trasporto) che proverebbero l'effettività dei rapporti con il fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il rigetto dell'istanza di trattazione orale come tardiva (proposta oltre il termine perentorio). Sui motivi: (a) il primo motivo è infondato perché la disciplina che fissa il termine di 40 giorni (art. 601, comma 3 c.p.p.) si applica solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024; l'atto di appello era anteriore e quindi non si è verificata alcuna nullità; (b) il secondo motivo è infondato in diritto: il momento consumativo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è la data di presentazione della dichiarazione fiscale (qui il 22/09/2014), pertanto il termine prescrizionale decennale (aumentato di un terzo ex art. 17, comma 1-bis) scade il 22/09/2024 e non risultava estinto; (c) il terzo motivo è inammissibile per genericità e mancata indicazione puntuale delle ragioni per le quali la consulenza di parte e la documentazione dovrebbero ritenersi decisive, oltre all'assenza di elementi oggettivi che colleghino i pagamenti alle fatture contestate. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e obbligo di versamento, a favore della Cassa delle ammende, dell'importo equitativamente fissato in € 3.000,00.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte interpreta che il momento consumativo coincide con la presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono inseriti gli elementi passivi fittizi.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000
Prevede l'aumento di un terzo del termine prescrizionale per il reato fiscale; applicato per calcolare il termine decennale di prescrizione nel caso concreto.
art. 601, comma 3, c.p.p.
Fissa il termine di 40 giorni a comparire in appello introdotto dal d.lgs. 150/2022; la Corte ha interpretato che tale disciplina si applica solo alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024, quindi non operante per l'appello nel caso di specie.
art. 598-bis c.p.p.
Citato in relazione alla disciplina emergenziale; la Corte ha escluso che la disciplina emergenziale produca ultrattività che estenda l'applicabilità del termine di cui all'art. 601 oltre la data prevista.
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
Richiamato in ordine alla disciplina transitoria sulle impugnazioni e sui termini per la richiesta di discussione orale; la decisione applica le regole transitorie vigenti per i ricorsi proposti fino al 30/06/2024.
art. 11 d.l. 30/12/2023, n. 215 (conv. legge 23/02/2024, n. 18)
Modifica la disciplina sui termini per impugnazioni e discussione; la Corte utilizza il riferimento normativo per definire il termine perentorio di 25 giorni per la richiesta di discussione orale.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Prevede che certi ricorsi siano trattati in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale depositata entro il termine perentorio; la Corte ha applicato tale disciplina per il periodo transitorio.
artt. 614 e 127 c.p.p.
Richiamati in relazione alle forme di impugnazione che, ai sensi dell'art. 23 comma 8, avrebbero dovuto essere trattate in udienza pubblica o camerale partecipata, a meno di richiesta tempestiva di discussione orale.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la parte è onerata delle spese e sanzioni se non prova di aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi contrari.
Massime di principio
- La decorrenza del termine di consumazione del reato fiscale previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 è la data di presentazione della dichiarazione fiscale in cui vengono inseriti gli elementi fittizi, non la data di emissione delle fatture.
- Le modifiche procedurali introdotte da riforme (es. termine di 40 giorni ex art. 601 c.p.p.) si applicano, salvo diversa previsione, alle impugnazioni proposte a decorrere dalla data indicata dalla norma; va verificata la data di proposizione dell'impugnazione per stabilire l'applicabilità.
- Le istanze processuali per la trattazione orale devono essere presentate tempestivamente, rispettando i termini perentori previsti (es. 25 giorni liberi prima dell'udienza), pena il rigetto per tardività.
- Per ottenere l'annullamento in cassazione sul piano della motivazione o della valutazione della prova occorre censurare in modo specifico e puntuale i passaggi motivazionali contestati; deduzioni generiche o non supportate non sono ammesse.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre all'estinzione del rimedio, l'imposizione delle spese processuali e, ove previsto, versamenti alla Cassa delle ammende; la parte deve dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per evitarne le conseguenze.
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