Tribunale, Sentenza T-39/21
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 aprile 2023. — PP e a. contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Funzionari – Crisi sanitaria connessa alla pandemia di COVID-19 – Decisione che autorizza il lavoro a tempo parziale per prendersi cura di parenti al di fuori della sede di servizio – Mancanza di possibilità di telelavoro al di fuori della sede di servizio a tempo pieno – Irregolarità del procedimento precontenzioso – Decisione di accoglimento di una domanda di lavoro a tempo parziale – Carenza d’interesse ad agire – Irricevibilità – Retribuzione – Sospensione dell’indennità di dislocazione – Articoli 62 e 69 dello Statuto – Violazione dell’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto. — Causa T-39/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato le decisioni del Parlamento europeo che sospendevano l’indennità di dislocazione ai funzionari che, durante la pandemia, lavoravano temporaneamente a tempo parziale fuori sede per esigenze familiari. Ha però dichiarato irricevibili le domande contro le decisioni che autorizzavano il lavoro a tempo parziale e ha respinto quelle contro il rigetto della richiesta di lavoro a tempo pieno di PQ per difetto di previo reclamo. Sono state inoltre respinte le domande risarcitorie e confermata la ripetizione dell’indebito relativa alla parte di retribuzione corrispondente al 25% non lavorato.
Funzione pubblica UE: illegittimità della sospensione dell’indennità di dislocazione disposta dal Parlamento durante la pandemia di COVID-19 per i funzionari autorizzati a lavorare a tempo parziale/telelavoro fuori sede
La questione giuridica
Se il Parlamento potesse, mediante una decisione interna del segretario generale adottata nel contesto della pandemia di COVID-19, autorizzare il lavoro a tempo parziale fuori sede e, soprattutto, sospendere il versamento dell’indennità di dislocazione prevista dallo Statuto; se le decisioni autorizzative e di sospensione fossero ricevibili/impugnabili; se le ripetizioni dell’indebito per la riduzione della retribuzione al 75% fossero conformi all’articolo 85 dello Statuto; e se sussistesse responsabilità risarcitoria dell’istituzione.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che un’istituzione dell’Unione non può, neppure in presenza di circostanze eccezionali come la pandemia di COVID-19, derogare con una decisione interna alle disposizioni statutarie gerarchicamente superiori e sospendere il pagamento dell’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. La sospensione dell’indennità disposta dal Parlamento è quindi illegittima e va annullata; invece, le decisioni che accolgono le richieste di lavoro a tempo parziale sono irricevibili per difetto di interesse ad agire, la domanda di PQ contro il rigetto della richiesta di lavoro a tempo pieno fuori sede è manifestamente irricevibile per mancato previo reclamo, e le decisioni di ripetizione dell’indebito relative alla retribuzione al 75% sono legittime perché i funzionari non potevano ignorarne le conseguenze economiche e non vi era legittimo affidamento alla retribuzione integrale.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 20 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 55 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 62 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 69 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 3, primo comma, dell’allegato IV bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 234, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione dell’indennità di dislocazione e telelavoro durante la pandemia di COVID-19
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da cinque funzionari del Parlamento europeo contro una serie di decisioni adottate nel contesto dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Il nucleo della controversia è la legittimità della sospensione dell’indennità di dislocazione per i funzionari autorizzati a lavorare temporaneamente a tempo parziale fuori dalla sede di servizio per assistere familiari residenti in altri Stati membri.
Fatti e contesto amministrativo
Nel marzo 2020 il Parlamento introdusse dapprima il telelavoro generalizzato e poi, con decisione del segretario generale del 31 marzo 2020, una misura temporanea che autorizzava alcuni membri del personale a lavorare a tempo parziale al 75% fuori sede per esigenze familiari, con l’esclusione dell’indennità di dislocazione e dell’indennità di espatrio. Sulla base di tale decisione furono adottati gli atti individuali nei confronti di PP, PQ, PR, PS e PT, nonché le conseguenti decisioni di sospensione dell’indennità di dislocazione e, per PR e PT, le decisioni di ripetizione dell’indebito per la quota di retribuzione collegata alla riduzione dell’orario.
Posizioni delle parti
I ricorrenti chiedevano l’annullamento delle decisioni autorizzative del lavoro a tempo parziale, delle decisioni di sospensione dell’indennità di dislocazione e delle decisioni di recupero delle somme percepite in eccesso, oltre al risarcimento del danno materiale e morale. Il Parlamento eccepiva, tra l’altro, l’irrilevanza delle censure contro le decisioni autorizzative, l’inammissibilità di alcune domande per difetto di previo reclamo o di interesse ad agire, e sosteneva nel merito che la sospensione dell’indennità fosse giustificata dal telelavoro fuori sede e dall’esigenza di continuità del servizio.
Questioni di ricevibilità
Il Tribunale richiama innanzitutto la struttura del procedimento precontenzioso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto. Le decisioni che hanno accolto le richieste di lavoro a tempo parziale di PP, PS e PQ sono state dichiarate irricevibili per difetto di interesse ad agire, poiché avevano integralmente soddisfatto le domande degli interessati. Quanto a PQ, la parte della decisione di rigetto del reclamo che respingeva la sua nuova richiesta di poter lavorare a tempo pieno fuori sede è stata dichiarata manifestamente irricevibile, poiché non era stata preceduta da un reclamo specifico, come richiesto dal procedimento amministrativo in due fasi.
Normativa applicabile e limiti della potestà interna del Parlamento
Sul piano sostanziale, il Tribunale esamina l’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, che disciplina l’indennità di dislocazione, e rileva che tale disposizione non consente un riesame o una sospensione del diritto all’indennità in ragione di un temporaneo lavoro fuori sede nel corso della carriera. L’articolo 234, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento non può essere interpretato come fonte di un potere di derogare allo Statuto, che è una fonte gerarchicamente superiore.
Ragionamento sul merito: illegittimità della sospensione dell’indennità
Il Tribunale ricostruisce la funzione dell’indennità di dislocazione come compensazione degli oneri e degli svantaggi derivanti dall’entrata in servizio presso l’Unione e dall’integrazione in un nuovo ambiente, richiamando anche la giurisprudenza precedente. Sottolinea che i ricorrenti, pur lavorando temporaneamente da un altro Stato membro, continuavano a sostenere i costi connessi alla residenza nel luogo di servizio e che la misura era solo temporanea e straordinaria. Inoltre, il telelavoro obbligatorio imposto all’inizio della pandemia escludeva che la sospensione dell’indennità potesse essere giustificata da una mancata presenza nel luogo di servizio o da una violazione dell’articolo 20 dello Statuto.
Esito sulla sospensione dell’indennità di dislocazione
Ne deriva che lo Statuto non prevedeva alcuna base giuridica per sospendere l’indennità di dislocazione in tali circostanze. La decisione del segretario generale del 31 marzo 2020, nella parte in cui escludeva l’indennità per i funzionari in telelavoro temporaneo fuori sede, è stata dichiarata contraria all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto. Di conseguenza, sono state annullate le singole decisioni di sospensione adottate nei confronti di PP, PR, PQ, PS e PT.
Ripetizione dell’indebito e legittimo affidamento
Per le decisioni di recupero delle somme percepite in eccesso da PR e PT, il Tribunale osserva che la misura riguardava la parte di retribuzione corrispondente alla riduzione al 75% dell’orario di lavoro, prevista chiaramente dalla decisione del 31 marzo 2020 e dall’allegato IV bis dello Statuto. Le interessate non potevano ignorare la conseguenza economica della scelta di aderire al regime di lavoro a tempo parziale, e non era provato alcun affidamento legittimo sulla percezione dell’intera retribuzione. Il quarto motivo è quindi respinto e le decisioni di ripetizione dell’indebito sono mantenute.
Domande risarcitorie
Le domande di risarcimento del danno materiale e morale sono state respinte. Il danno materiale era strettamente connesso alle domande di annullamento delle decisioni autorizzative del lavoro a tempo parziale, già dichiarate irricevibili, mentre il danno morale non era provato con elementi idonei. Quanto alla sospensione dell’indennità di dislocazione, il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto può costituire di per sé un ristoro sufficiente del danno morale, salvo prova di un pregiudizio ulteriore, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha quindi annullato tutte le decisioni del Parlamento che sospendevano l’indennità di dislocazione dei cinque ricorrenti, ha respinto il ricorso per il resto e ha regolato le spese ponendole per metà a carico dei ricorrenti e per metà a carico del Parlamento, oltre alle rispettive spese di quest’ultimo.
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